Sentenza n. 322/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento dell'Istituto -OMISSIS-, senza numero di protocollo del 2.04.2022, successivamente comunicato ad oggetto “comunicazione esito verifica dati contenuti nella domanda per GPS e GDI aa ss 2020/2021 e 2021/2022 - OM 60/2020 Professoressa […]”; - del provvedimento dell'Istituto -OMISSIS-, senza numero di protocollo del 2.04.2022, successivamente comunicato, ad oggetto: "segnalazione ex art. 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000"; - nonché di tutti gli atti connessi per presupposizione e consequenzialità anche non noti al ricorrente, ivi compreso, il provvedimento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari – Direzione Generale Ufficio Regionale Scolastico, consegnato a mani dell'interessata in data 7.05.2022 ad oggetto: “contestazione addebiti ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione di rideterminazione del punteggio nelle GPS e GI per la non valutabilità di servizi prestati presso una scuola privata non paritaria, segnalazione ex artt. 73, 75 e 76 d.P.R. 445/2000 e contestazione degli addebiti per l’avvio del procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato gli atti con cui l’istituto scolastico ha ritenuto non valutabili, ai fini del punteggio nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nelle Graduatorie di Istituto, i servizi prestati presso una scuola privata non paritaria, rideterminando il punteggio e segnalando presunte falsità dichiarative all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Procura della Repubblica. Ha inoltre impugnato la contestazione degli addebiti disciplinari fondata sulla segnalazione. La ricorrente ha sostenuto che i servizi erano effettivamente prestati, già verificati in precedenti procedure, e che la questione riguardava al più la valutabilità dei titoli ai fini del punteggio, non la falsità delle dichiarazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti relativi alla verifica dei dati dichiarati per l’inserimento e la permanenza nelle GPS e nelle GI, utilizzate per il conferimento di supplenze, riguardano la gestione di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato e non una procedura concorsuale in senso proprio. L’amministrazione ha agito con i poteri del datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001; la controversia, concernendo una posizione di diritto soggettivo inerente alla gestione del rapporto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’art. 63, comma 1, dello stesso decreto. Anche l’atto di avvio del procedimento disciplinare appartiene all’ambito del lavoro pubblico privatizzato e deve essere contestato davanti al giudice ordinario. Il giudice del lavoro può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi. È stata indicata la possibilità di riproporre la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
Le determinazioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato sono assunte dall’amministrazione con i poteri e la capacità del datore di lavoro privato.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Le controversie relative alla gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, comprese quelle disciplinari, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
art. 133 c.p.a.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le procedure concorsuali non si estende alle controversie sulla gestione di graduatorie per supplenze prive di natura concorsuale in senso proprio.
art. 11 c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali nei limiti previsti dalla norma.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può porre d’ufficio una questione rilevata ai fini della decisione e sottoporla al contraddittorio delle parti prima di decidere.
Massime di principio
- Le controversie concernenti la verifica dei dati dichiarati per l’inserimento o la permanenza nelle graduatorie utilizzate per il conferimento di supplenze, quando incidono sulla gestione di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato e non su una procedura concorsuale in senso proprio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla natura sostanziale dell’atto e dal momento in cui esso incide sul rapporto: l’esistenza di atti amministrativi presupposti o l’eventuale esercizio di poteri di autotutela non modifica la natura privatistica dell’atto di gestione del rapporto.
- L’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di personale scolastico contrattualizzato rientra nella gestione del rapporto di lavoro privatizzato ed è soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l’addebito si fondi su precedenti determinazioni amministrative.
- Il giudice ordinario, investito della controversia sul rapporto di lavoro, può disapplicare gli atti amministrativi presupposti che ritenga illegittimi, senza che tali atti attraggano la controversia nella giurisdizione amministrativa.
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