Cassazione Penale, Ordinanza n. 09332/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 17/06/2024. Dal testo emerge che il ricorso conteneva un solo motivo, formulato in modo generico e senza indicare espressamente il vizio dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, c.p.p. Le censure riproducevano sostanzialmente doglianze già proposte in appello, già esaminate dalla Corte territoriale, e miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, in particolare con riferimento a pretesi contrasti tra le testimonianze e alla qualificazione dei fatti operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo era generico, privo di specifica indicazione del vizio di legittimità e sostanzialmente reiterativo delle doglianze di appello. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo ampio, coerente e immune da vizi logico-giuridici, con una ricostruzione probatoria non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il vizio dedotto; la mancata indicazione del vizio e la formulazione di doglianze generiche e reiterative non consentono il sindacato di legittimità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello, senza individuare in modo specifico il vizio di legittimità previsto dall'art. 606, comma 1, c.p.p.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a compiere una nuova valutazione del materiale probatorio o a rivalutare il merito della controversia, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e completa.
- Le contestazioni relative a presunti contrasti tra dichiarazioni testimoniali o a questioni di qualificazione dei fatti, se già esaminate e disattese con motivazione immune da vizi, non integrano di per sé un valido motivo di ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09242/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09256/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09283/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09288/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09290/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09291/2025 del 06/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →