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Sentenza

Sentenza n. 2578/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di revoca/annullamento della CILA, ordine di sospensione dei lavori e successiva diffida alla produzione dell’assenso condominiale e di un nuovo titolo edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari e comodataria)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 27 novembre 2025 con cui il Comune aveva revocato o annullato integralmente la CILA presentata per interventi di diversa distribuzione interna, trasformazione di aperture, eliminazione di barriere architettoniche, chiusura di un vano scala e realizzazione di un solaio per un vano tecnico, nonché il precedente ordine di sospensione dei lavori e, con motivi aggiunti, la diffida del 14 gennaio 2026. Hanno dedotto la tardività dell’intervento comunale, l’inefficacia degli atti soprassessori, l’inesistenza di un potere comunale di controllo sistematico sulla CILA e di verifica della legittimazione civilistica del richiedente, sostenendo che l’eventuale mancanza dell’assenso condominiale fosse questione riservata al giudice ordinario. Hanno inoltre denunciato il difetto di motivazione sull’interesse pubblico prevalente, l’illegittimità dell’annullamento integrale della CILA e la necessità, quantomeno, di limitare l’inibitoria ai soli lavori incidenti sulle parti comuni dell’edificio. Il Comune ha sostenuto la legittimità dei propri poteri di vigilanza edilizia e della richiesta di previo assenso condominiale per le opere riguardanti strutture o muri comuni.

La decisione

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti parzialmente. Il TAR ha distinto il contenuto del provvedimento comunale. La parte con cui il Comune aveva revocato o annullato la CILA è stata dichiarata nulla per difetto assoluto di attribuzione, poiché la CILA è una comunicazione privatistica e non esiste un potere tipizzato di revoca o annullamento della stessa. Resta tuttavia fermo il generale potere comunale di vigilanza sull’attività edilizia, comprensivo della verifica della riconducibilità delle opere al regime della CILA, della sussistenza della legittimazione del soggetto che le esegue e dell’adozione di misure inibitorie, repressive e sanzionatorie ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001. Il TAR ha respinto le censure relative all’inesistenza di tale potere, alla tardività dei controlli e al difetto di interesse pubblico: per la CILA non opera il termine perentorio previsto per i controlli sulla SCIA e l’interesse pubblico alla tutela della legalità edilizia è insito nell’esercizio di un potere doveroso. È stata ritenuta legittima la richiesta dell’assenso condominiale per le opere consistenti nella realizzazione di orizzontamenti e di una trave a ginocchio, incidenti su strutture o muri qualificati come parti comuni; tale verifica non è stata considerata una mera questione civilistica. È stato invece accolto il motivo concernente l’estensione dell’inibitoria: il Comune non poteva vietare indistintamente tutti i lavori indicati nella CILA, ma doveva limitarla alle opere del vano scala del subalterno 1 che incidevano sulle parti comuni e richiedevano l’assenso condominiale. Sono stati quindi annullati gli effetti inibitori concernenti gli altri vani del subalterno 1 e il subalterno 7, non interessati da rilievi sulla legittimazione o sulla riconducibilità degli interventi alla CILA. È stata confermata la diffida impugnata con motivi aggiunti e fatta salva l’ingiunzione di ripristino limitatamente alle opere incidenti sulle parti comuni e prive dell’assenso condominiale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La revoca o l’annullamento della CILA, quale comunicazione privatistica, mediante un potere non tipizzato dalla legge integra difetto assoluto di attribuzione e determina la nullità dell’atto.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La CILA costituisce una comunicazione relativa a un’attività liberalizzata; la previsione della sanzione per l’omessa comunicazione non esaurisce i poteri di vigilanza dell’amministrazione sull’attività edilizia.

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    L’amministrazione deve verificare la legittimazione del richiedente e l’esistenza di un titolo idoneo di proprietà o godimento sul bene, anche quando l’intervento sia avviato tramite CILA.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Attribuisce al Comune un generale potere di vigilanza sull’attività edilizia, esercitabile anche dopo la presentazione della CILA e senza il termine perentorio previsto per i controlli sulla SCIA.

  • art. 19, commi 6-bis e 6-ter, l. 241/1990

    Sono richiamati come conferma della permanenza dei poteri di vigilanza edilizia e della tutela del terzo mediante sollecitazione dell’intervento amministrativo e azione avverso il silenzio.

  • artt. 1102 e 1120 c.c.

    Per gli interventi che incidono su parti comuni dell’edificio è necessario il previo assenso condominiale, quale requisito della legittimazione all’esecuzione dell’opera.

  • art. 1117 c.c.

    Le strutture e i muri interessati dagli interventi sono stati qualificati come parti comuni dell’edificio, con conseguente necessità dell’assenso condominiale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla fissazione dell’udienza di merito dopo la fase cautelare.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato in relazione allo scambio delle memorie difensive prima dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • La CILA è una comunicazione privatistica relativa a un’attività edilizia liberalizzata e non può essere oggetto di revoca, annullamento, diniego, archiviazione o sospensione mediante poteri amministrativi non tipizzati; un atto comunale avente tale contenuto è nullo per difetto assoluto di attribuzione.
  • La natura non provvedimentale della CILA non esclude il generale potere comunale di vigilanza sull’attività edilizia. Il Comune può verificare che le opere siano riconducibili al regime della CILA, che siano conformi alla disciplina edilizia e urbanistica e che il soggetto che le esegue disponga della necessaria legittimazione, adottando le conseguenti misure inibitorie, repressive e sanzionatorie.
  • Per le opere realizzate tramite CILA non opera un termine perentorio di controllo analogo a quello previsto per la SCIA; il Comune può esercitare i propri poteri di vigilanza anche dopo il decorso di un significativo periodo dalla presentazione della comunicazione, quando l’intervento risulti privo dei presupposti legittimanti o ecceda il relativo regime edilizio.
  • La verifica amministrativa della legittimazione a eseguire un intervento edilizio non è confinata a una mera controversia civilistica quando l’opera incide su parti comuni: l’amministrazione può richiedere la prova del consenso degli altri titolari o dell’assemblea condominiale quale presupposto della legittimazione all’intervento.
  • Quando una CILA comprende più interventi distinti e separabili, l’inibitoria comunale deve essere limitata alle sole opere prive dei necessari presupposti legittimanti o incidenti su parti comuni, senza estendersi automaticamente agli interventi estranei alle irregolarità accertate.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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