Cassazione Civile, Ordinanza n. 25082/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso IVA presentato da una società per gli anni d'imposta 2013-2014, connesso a operazioni rese da una società canadese nei confronti della contribuente. In primo grado era stato accolto il ricorso della società, ritenendo tempestiva l'istanza di rimborso e applicabile il regime di esenzione IVA alle prestazioni di fornitura della piattaforma telematica per la raccolta dei giochi, per la sussistenza del vincolo di necessità e indispensabilità. In appello, l'Agenzia delle Entrate otteneva la riforma integrale della decisione. La società ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, salvo che si trattasse di mero errore materiale; 2) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e delle regole sul pro rata di detrazione; 3) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del maggior danno da rivalutazione monetaria; 4) violazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. e delle regole sull'onere della prova. L'Agenzia resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da nullità per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo: la motivazione lasciava intendere un accoglimento solo parziale dell'appello dell'Ufficio, limitatamente alla decadenza per i pagamenti anteriori al 16 novembre 2013, mentre il dispositivo recava un accoglimento integrale dell'appello, confermato anche dalla condanna totale alle spese. La Corte ha escluso che la discrasia fosse sanabile come errore materiale. La nullità della sentenza ha assorbito gli altri motivi. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
Il deposito tardivo di note/documenti è inammissibile se effettuato oltre i termini previsti dal rito camerale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo integra un vizio di nullità della sentenza.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Il termine biennale di decadenza per l'istanza di rimborso decorre, nel caso esaminato, dalla data rilevante individuata dalla CTR; la questione di merito resta però assorbita.
art. 1224, comma 2, c.c.
La censura relativa al maggior danno da ritardo è stata assorbita dalla nullità della sentenza impugnata.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel quarto motivo con riferimento alle regole sull'onere della prova, ma la censura resta assorbita.
L. n. 130/2022
La cassazione con rinvio è disposta ai sensi della riforma del giudice tributario.
Massime di principio
- La sentenza è nulla quando motivazione e dispositivo contengono affermazioni reciprocamente incompatibili in modo da impedire di ricostruire con certezza la volontà decisoria del giudice.
- Non sussiste nullità per contraddittorietà se dalla lettura complessiva della decisione emerge chiaramente che la discrasia dipende da un mero errore materiale, purché la volontà del giudice sia univoca.
- La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per modificare il contenuto sostanziale della decisione o per sanare incertezze che incidono sulla reale portata del decisum, specie se ciò altererebbe anche il regime delle spese.
- Quando viene accolta una censura di nullità della sentenza, restano assorbite le doglianze di merito che presuppongono la validità della decisione impugnata.
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