Sentenza n. 13743/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche, - del provvedimento n. -OMISSIS- CC prot. del-OMISSIS-, notificato a mani in pari data, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio Concorsi e Contenzioso del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, decretava l’esclusione della parte ricorrente dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale (G.U.R.I. 4^ Serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022); - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il decreto di approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso di cui all’art. 1, comma 1 lettera b) del Bando (Prot. 99/9-2-2002 del 12.04.2023) con il richiamato verbale -OMISSIS- della Commissione esaminatrice che ne costituisce parte integrante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri per difetto del requisito della condotta incensurabile, nonché graduatoria definitiva di merito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato la prova scritta, la prova di efficienza fisica e la prova psico-fisica, è stato escluso dal concorso perché ritenuto privo del requisito della condotta incensurabile previsto dall'art. 635, comma 1, lettera i), d.lgs. 66/2010 e dal bando. L'esclusione era fondata su due segnalazioni alla Prefettura, risalenti al 2015 e al 2017, per uso personale non terapeutico di marijuana; il secondo episodio aveva comportato la sospensione per un mese dei documenti abilitativi all'espatrio e del porto d'armi o il divieto di conseguirli. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché difetto o insufficienza di motivazione, sostenendo che l'uso fosse episodico, privo di rilievo penale e risalente alla tarda adolescenza. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di imparzialità, efficacia, uguaglianza e buon andamento, lamentando l'omessa valutazione concreta della condotta e dell'affidabilità personale. Ha chiesto l'annullamento dell'esclusione e della graduatoria, l'ammissione alle ulteriori prove e l'inserimento in graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. Il Collegio ha affermato che la valutazione del requisito della condotta incensurabile è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, finalizzata a selezionare candidati che offrano, sulla base di un giudizio prognostico, ragionevole affidamento circa la tutela della credibilità e del prestigio delle future funzioni. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato ai casi di palese abnormità, arbitrarietà, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento degli atti o violazione delle norme procedurali. Nel caso concreto, la Commissione aveva indicato due specifici precedenti e, in particolare, il provvedimento prefettizio conseguente al secondo episodio. La motivazione, sebbene stringata, è stata ritenuta sufficiente a rendere comprensibili le ragioni dell'esclusione e non irragionevole né arbitraria. Sono state quindi confermate l'esclusione e la graduatoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 complessivi per compensi professionali, oltre accessori di legge, in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 635, comma 1, lettera i), d.lgs. 66/2010
La disposizione è stata richiamata quale base normativa del requisito della condotta incensurabile richiesto per la partecipazione al concorso.
art. 2, comma 4, lettera e), del bando di concorso
La disposizione del bando è stata richiamata quale fonte del requisito di condotta incensurabile.
art. 16 del bando di concorso
È stato richiamato quale fondamento dell'esclusione disposta dalla Commissione.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto sufficiente, sebbene stringata, la motivazione dell'esclusione, perché idonea a individuare e comprendere le ragioni del provvedimento.
art. 1 l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità ed efficacia, ma le relative censure sono state respinte.
art. 3 Cost.
È stato invocato dal ricorrente con riferimento al principio di uguaglianza; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 97 Cost.
Il giudice ha escluso che la valutazione amministrativa della condotta incensurabile violasse il buon andamento, non ravvisando irragionevolezza o arbitrarietà.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Il ricorso è stato qualificato come manifestamente infondato e respinto anche ai sensi di tale disposizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata per la celebrazione da remoto della camera di consiglio.
art. 91 c.p.c.
È stata richiamata quale base della condanna alle spese secondo soccombenza.
Massime di principio
- Il requisito della condotta incensurabile nei concorsi per il reclutamento nelle forze armate o di polizia implica una valutazione amministrativa ampiamente discrezionale, diretta a formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità morale, personale e comportamentale del candidato e sulla sua idoneità a preservare la credibilità e il prestigio delle future funzioni.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione della condotta incensurabile è limitato alla verifica dell'assenza di arbitrarietà, palese abnormità, manifesta irragionevolezza, travisamento degli atti, difetto di motivazione o violazione delle regole procedurali; non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'amministrazione.
- Una motivazione anche sintetica del provvedimento di esclusione è sufficiente quando individua gli specifici episodi posti a fondamento del giudizio e consente di comprendere il nesso tra tali precedenti e il mancato possesso del requisito di condotta incensurabile.
- Una volta ritenuto, senza manifesta arbitrarietà o travisamento, che un determinato episodio sia censurabile sul piano morale e comportamentale, il giudice amministrativo non può sindacare nel merito la valutazione prognostica compiuta dall'amministrazione circa l'affidabilità del candidato.
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