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Sentenza

Sentenza n. 309/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 46/25 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.02.25, notificata, non appellata e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e disposto il rimborso delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, n. 46/2025. La sentenza, notificata, non appellata e passata in giudicato, aveva dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui, per gli anni scolastici indicati nella decisione, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, oltre alla rifusione delle spese di lite. La ricorrente ha chiesto anche la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza e al pagamento di una somma per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che sulla sentenza del Tribunale di Udine si era formato il giudicato e che il Ministero non aveva adempiuto alle relative statuizioni. Ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale del Ministero preposto alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli 60 giorni per l’esecuzione dopo l’investitura da parte della creditrice. Il commissario potrà operare direttamente, tramite funzionario delegato e, ove necessario, con il supporto delle strutture organizzative regionali e delle strutture straordinarie. Il TAR ha escluso il riconoscimento dell’astreinte, ritenendo sufficiente la procedura di ottemperanza celere e stringente predisposta. Ha condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per le spese del giudizio, nonché al rimborso del contributo unificato, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre il ricorso per l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    È stato applicato per adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, fissare il termine per l’adempimento e nominare il commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma il TAR ha escluso l’astreinte ritenendo sufficiente la procedura di ottemperanza disposta.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dalla sentenza oggetto di ottemperanza quale fonte del beneficio economico annuale di 500 euro mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, prima della proposizione del ricorso, è stato ritenuto necessario ai fini della procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato applicato per porre a carico del Ministero il rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente, una volta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 21 legge 4 agosto 2006, n. 248

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese e del rimborso del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile, insieme all’art. 93 c.p.c., alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando la sentenza da eseguire è passata in giudicato e, nei confronti dell’amministrazione debitrice, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dopo la notificazione della sentenza in copia conforme e prima della proposizione del ricorso.
  • L’inottemperanza dell’amministrazione alle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare l’esecuzione integrale entro un termine determinato e a nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, quando l’attività da svolgere rientra nei suoi compiti istituzionali; in tale ipotesi, secondo la decisione, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.
  • La nomina del commissario ad acta e la fissazione di una procedura di esecuzione celere e stringente possono giustificare il mancato riconoscimento dell’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che era già inadempiente al momento della proposizione del ricorso deve essere condannata alle spese del giudizio e al rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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