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Sentenza

Sentenza n. 727/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.50738 Comunicazione: CP700-4485750-P notificata alla ricorrente in data 05 gennaio 2023 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 1999/2000 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202300231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per la campagna lattiera 1999/2000, con conseguente aggiornamento del Registro nazionale dei debiti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (organismo pagatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA del 12 dicembre 2022, notificata il 5 gennaio 2023, adottata in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3581 del 9 maggio 2022. Tale sentenza aveva annullato le precedenti comunicazioni AGEA relative ai risultati delle compensazioni nazionali e alla determinazione del prelievo supplementare per la campagna 1999/2000, disapplicando il meccanismo di compensazione nazionale previsto dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999 in conformità agli orientamenti della Corte di giustizia nella sentenza C-348/18 del 27 giugno 2019. Il successivo ricalcolo aveva determinato un peggioramento della posizione debitoria dell’azienda, che ha pertanto proposto ricorso articolando plurime censure. Il testo non specifica il contenuto analitico dei singoli motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione si fonda sull’entrata in vigore dell’art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto per recepire le sentenze della Corte di giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare. La nuova disciplina ha previsto nuovi parametri per il ricalcolo del debito, ha limitato la decorrenza degli interessi al 27 giugno 2019 e ha stabilito che fossero prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione. Ne consegue che il provvedimento impugnato è divenuto inefficace ex lege e che l’Amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti. Poiché l’annullamento giudiziale della comunicazione non apporterebbe più un’utilità concreta, attuale e ulteriore, il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda, anche in ragione della sopravvenienza legislativa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.l. 1° marzo 1999, n. 43

    Il meccanismo di compensazione nazionale previsto dalla disposizione è stato disapplicato nella precedente sentenza del Consiglio di Stato, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

  • art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69

    La disposizione ha introdotto nuovi criteri per il ricalcolo del prelievo supplementare, ha limitato la decorrenza degli interessi al 27 giugno 2019 e ha privato di effetto le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È stato richiamato in relazione allo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa rende inefficace ex lege il provvedimento amministrativo impugnato e impone all’amministrazione di adottare una nuova determinazione secondo criteri diversi, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento del provvedimento originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La declaratoria di inefficacia ex lege di una comunicazione amministrativa di ricalcolo non equivale all’accertamento della sua originaria illegittimità: essa elimina l’utilità attuale della pronuncia di annullamento e comporta l’onere dell’amministrazione di procedere alla nuova rideterminazione prevista dalla legge sopravvenuta.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenti una particolare complessità e sia stata incisa da una significativa sopravvenienza legislativa intervenuta nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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