Cassazione Civile, Sentenza n. 24030/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda risarcitoria per responsabilità civile per dichiarazioni diffamatorie contenute nelle relazioni del Servizio Centrale Operativo (SCO) della Polizia di Stato del 19/08/1992 e del 06/11/1992, svolte nell'ambito delle indagini successive alla strage di Capaci. L'attore lamentava lesione del patrimonio morale e danni professionali, familiari, sociali e politici derivanti dalla diffusione delle notizie ritenute diffamatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso di Raimondo Maira inammissibile per vizi formali e di genericità (tecnica dell'"assemblaggio" dell'atto e carenza di specificità dei motivi; violazione degli obblighi di esposizione sintetica previsti dall'art. 366 c.p.c. e della prescrizione di indicare per ciascun motivo atti, documenti e norme). Perciò non è stata esaminata nel merito la censura sulla quantificazione del danno. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore della controparte (liquidate in complessivi Euro 2.500,00) e all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n.115/2002. Di conseguenza resta ferma la decisione della Corte d'appello di Caltanissetta che, nel giudizio di rinvio, aveva riconosciuto a Maira la somma di Euro 20.000,00 e aveva dichiarato integralmente compensate le spese di tutti i gradi di giudizio tra le parti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione; la Corte ha evidenziato l'inammissibilità formale dei motivi proposti ai sensi delle regole di legittimità
art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti e, per ciascun motivo, l'indicazione degli atti, documenti e norme; la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse redatto con tecniche di "assemblaggio" non conformi a tali requisiti, determinando l'inammissibilità
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato e ha disposto la condanna alle spese, conformemente a tali disposizioni
art. 221, comma 8 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (richiamato tramite d.l. 29/12/2022 n.198 e d.l. 28/10/2020 n.137)
Norme emergenziali che consentono talune deliberazioni delle Corti in camera di consiglio e l'applicazione di procedure speciali; la Corte ha proceduto alla decisione in camera di consiglio richiamando tali disposizioni
art. 2043 c.c.
Norma generale sulla responsabilità aquiliana invocata dal ricorrente come base normativa della domanda di risarcimento per la diffusione di notizie lesive; tuttavia la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità formale
art. 2059 c.c.
Norma relativa al risarcimento del danno non patrimoniale richiamata dal ricorrente; la valutazione sul quantum era oggetto del giudizio ma non è stata riesaminata per l'inammissibilità del ricorso
art. 2947 c.c.
Norma sulla prescrizione dedotta nel corso dei gradi di merito (il Ministero aveva proporre eccezione di prescrizione in primo grado): la questione era stata già valutata nei precedenti gradi
art. 68 Cost.
Richiamata nelle censure del ricorrente in relazione alla protezione dei diritti costituzionali; tuttavia la Corte non ha proceduto ad una disamina costituzionale per l'inammissibilità formale
Massime di principio
- Per la Corte di Cassazione la forma conta: il ricorso per cassazione deve esporre i fatti in modo sintetico e i motivi in modo specifico, indicando per ciascuno gli atti, i documenti e le norme a fondamento; la mera riproduzione o giustapposizione di documenti ("assemblaggio") può renderlo inammissibile
- Se un motivo di cassazione è generico, aspecifico o si limita a rinviare ad atti senza una argomentazione organizzata, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile senza entrare nel merito
- In materia di diffamazione e responsabilità civile da atti della P.A. il giudice valuta separatamente se le singole affermazioni ledono la reputazione: affermazioni generiche, non precise o fondate su relazioni di parentela generica possono essere ritenute non lesive o di lieve entità, incidendo sul quantum del risarcimento
- Le questioni già non censurate nei precedenti gradi (coperte da giudicato) non possono essere rilanciate in modo generico in Cassazione; occorre contestare la ratio decidendi con argomenti specifici
- In procedure straordinarie o emergenziali (es. norme che consentono deliberazioni in camera di consiglio) la Corte può decidere senza udienza pubblica; tuttavia ciò non incide sugli obblighi formali del ricorso
- Chi propone ricorso per cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e agli oneri aggiuntivi (contributo unificato) in caso di inammissibilità
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