Sentenza del 05/04/2019 n. 9589 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, e la falsa applicazione dell'art. 17, comma 3. Secondo la ricorrente, avrebbe dovuto poter accedere alla definizione agevolata della sanzione, poiché l'Amministrazione non aveva iscritto a ruolo le sanzioni e le aveva invece irrogate con un autonomo atto. La controversia riguardava una sanzione di Euro 16.361,40 per il ritardato pagamento dell'addizionale provinciale sulla produzione di energia elettrica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la definizione agevolata è esclusa in ogni caso per le sanzioni relative all'omesso o ritardato versamento di imposte, indipendentemente dalla modalità con cui la sanzione è stata applicata: iscrizione a ruolo, avviso di accertamento o autonomo atto di contestazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16
"Definizione agevolata delle sanzioni"
La disposizione disciplina la possibilità di definire in forma agevolata le sanzioni mediante pagamento ridotto entro il termine previsto. Tale facoltà, tuttavia, è esclusa quando la sanzione riguarda l'omesso o ritardato versamento di imposte, in base al successivo art. 17.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3
Il divieto di definizione agevolata delle sanzioni per omesso o tardivo versamento ha portata generale e si applica indipendentemente dalla modalità di irrogazione della sanzione.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 36-ter
Richiamati come ipotesi di iscrizione diretta a ruolo delle sanzioni a seguito del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Richiamato quale disciplina del controllo automatizzato in materia di imposta sul valore aggiunto, che può condurre all'iscrizione a ruolo delle sanzioni.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2
La Corte evidenzia che, in caso di pagamento integrale e tempestivo dell'imposta dovuta, il contribuente può beneficiare delle sanzioni ridotte determinate direttamente dalla legge; ciò è distinto dalla definizione agevolata della sola sanzione prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando la sanzione deriva dall'omesso o ritardato pagamento di un tributo, la definizione agevolata della sola sanzione è normalmente esclusa in modo oggettivo.
- L'esclusione opera indipendentemente dalla forma utilizzata dall'Amministrazione: iscrizione a ruolo, avviso di accertamento o autonomo atto di irrogazione.
- Non è sufficiente sostenere che la sanzione non sia stata iscritta a ruolo per ottenere la riduzione prevista per la definizione agevolata.
- La riduzione prevista dalla legge per chi paga integralmente e tempestivamente il tributo dovuto è distinta dalla definizione agevolata della sanzione e non può essere invocata quando il pagamento è stato tardivo.
- In controversie analoghe, occorre verificare anzitutto la natura della violazione: se riguarda esclusivamente l'omesso o tardivo versamento dell'imposta, la possibilità di definizione agevolata della sanzione è preclusa.
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