Ordinanza n. 380/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché preavviso di revoca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Cosenza con cui è stato revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, unitamente al preavviso di revoca adottato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. In sede cautelare ha dedotto, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative e procedimentali, sostenendo che la documentazione integrativa richiesta, benché trasmessa tardivamente, era comunque stata prodotta prima dell’adozione del diniego impugnato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto assistita da favorevole fumus la censura relativa alla violazione delle garanzie procedimentali, rilevando che l’integrazione documentale, pur tardiva, era intervenuta prima dell’adozione del diniego. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora. Per tali ragioni ha accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento impugnato, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica dell’8 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
preavviso di revoca ex art. 10-bis L. n. 241/1990
La disposizione è richiamata quale fondamento del preavviso di revoca; il giudice ha ritenuto meritevole di favorevole valutazione la censura di violazione delle garanzie procedimentali, poiché la documentazione integrativa era stata prodotta prima dell’adozione del diniego.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale e della sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La produzione tardiva di documentazione integrativa non rende automaticamente irrilevante la documentazione stessa quando essa sia comunque intervenuta prima dell’adozione del provvedimento negativo: l’amministrazione deve valutarla nell’ambito delle garanzie procedimentali.
- In sede cautelare, la ritenuta violazione delle garanzie procedimentali, unita alla sussistenza del periculum in mora, giustifica la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato.
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