Sentenza n. 3910/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’istanza di condono edilizio relativa a un manufatto abitativo abusivo di 82 mq, realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata zona agricola A2
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio riguarda l’impugnazione del diniego, notificato nel 2016, dell’istanza di condono edilizio presentata nel 2004 ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003. In primo grado il ricorrente aveva chiesto l’annullamento del diniego, sostenendo l’illegittimità della decisione comunale. In appello sono stati dedotti due motivi. Con il primo, l’appellante ha sostenuto che, decorso il termine previsto, si sarebbe formato il silenzio-assenso sull’istanza di condono; il diniego tardivo avrebbe quindi avuto natura di provvedimento di secondo grado e sarebbe stato illegittimo per violazione delle garanzie e dei presupposti dell’autotutela, nonché degli artt. 3, 7, 10 e 21-nonies della l. n. 241/1990. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 1, comma 39, della l. n. 308/2004 e dell’art. 32 della l. n. 47/1985, nonché eccesso di potere, incompetenza e illegittimità derivata, per non avere il Comune atteso la valutazione dell’Autorità regionale competente sulla domanda di nulla osta di compatibilità paesaggistica. L’appellante ha inoltre sostenuto che il terzo condono non avrebbe abrogato gli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a., poiché la censura relativa alla formazione del silenzio-assenso sul condono non era stata proposta nel ricorso introduttivo di primo grado e costituiva quindi una nuova domanda o un nuovo motivo d’impugnazione in appello. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Il manufatto, avente destinazione abitativa e superficie di 82 mq, comporta un incremento di volumetria e superficie e costituisce pertanto un abuso maggiore. Inoltre, l’opera ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico, introdotto nel 1962, e l’appellante non ha provato che fosse stata realizzata anteriormente all’imposizione del vincolo. In presenza di tali elementi, la non condonabilità discende direttamente dalla legge e il diniego ha natura vincolata. Ne consegue che non era necessario acquisire previamente il parere o il nulla osta dell’autorità paesaggistica, essendo tale parere inidoneo a superare gli ostacoli legali alla sanatoria. L’appellante è stato condannato alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32 d.l. n. 269/2003
La disciplina del terzo condono esclude la sanabilità, nelle aree vincolate, degli abusi maggiori che comportino incremento di volumetria o superficie, salvo le condizioni previste per le opere di minore rilevanza.
art. 3 l.r. Lazio n. 12/2004
art. 3, comma 1, lett. b)
La normativa regionale concorre a delimitare le opere condonabili in presenza di vincoli paesaggistici e ambientali.
art. 104 c.p.a.
Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande né nuove eccezioni, che non siano state già presentate nel ricorso di primo grado.
La censura relativa alla formazione del silenzio-assenso, non dedotta in primo grado, è stata dichiarata inammissibile perché nuova.
art. 1, comma 39, l. n. 308/2004
È stato invocato dall’appellante in relazione alla necessità della previa valutazione della compatibilità paesaggistica, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto tale valutazione non necessaria quando la non condonabilità dell’abuso maggiore discende direttamente dalla legge.
art. 32 l. n. 47/1985
È stato richiamato dall’appellante quale disciplina applicabile alla sanabilità delle opere in area vincolata; il giudice ha escluso che il parere paesaggistico potesse superare la preclusione legale derivante dalla qualificazione dell’opera come abuso maggiore.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato dall’appellante con riguardo agli obblighi motivazionali del provvedimento di riesame, ma non applicato in concreto poiché la censura sul silenzio-assenso è stata dichiarata inammissibile.
art. 7 l. n. 241/1990
Richiamato dall’appellante in relazione alle garanzie partecipative dell’autotutela, senza esame nel merito per l’inammissibilità della relativa censura.
art. 10 l. n. 241/1990
Richiamato dall’appellante in relazione alle garanzie procedimentali, senza esame nel merito per l’inammissibilità della censura nuova.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Richiamato dall’appellante per sostenere che il diniego avrebbe dovuto rispettare i presupposti dell’annullamento d’ufficio; la questione non è stata esaminata nel merito perché dedotta solo in appello.
l. n. 1497/1939
Richiamata quale base del vincolo paesaggistico gravante sull’area.
d.lgs. n. 42/2004
Richiamato quale disciplina della tutela paesaggistica applicabile all’area vincolata.
art. 5 NTA della Variante Stralcio al PRG
Richiamato nel diniego comunale per evidenziare la non conformità urbanistica dell’opera.
art. 55 l.r. Lazio n. 38/1999
Richiamato nel diniego comunale quale ulteriore parametro di non conformità urbanistica dell’opera.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello è inammissibile la censura relativa alla formazione del silenzio-assenso su un’istanza amministrativa quando tale questione non sia stata dedotta nel ricorso di primo grado, trattandosi di motivo nuovo vietato dall’art. 104 c.p.a.
- Un manufatto abusivo a destinazione abitativa che comporti un incremento di volumetria e superficie costituisce abuso maggiore e non è condonabile, in presenza di un vincolo paesaggistico, quando non sia provata la sua realizzazione anteriormente all’imposizione del vincolo.
- Quando la non condonabilità dell’opera abusiva deriva direttamente dalla legge per la presenza di un abuso maggiore in area vincolata, il diniego di condono è un atto vincolato.
- Quando l’abuso è legalmente non condonabile per caratteristiche oggettive e localizzazione vincolata, l’amministrazione non è tenuta ad acquisire previamente il parere o il nulla osta paesaggistico, poiché tale atto sarebbe comunque inidoneo a superare la preclusione legale alla sanatoria.
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