Sentenza n. 4312/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Atto n. 30537 del 1° settembre 2021, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990 e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda il 1° agosto 2019, dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 39 anni di servizio utile. Ha impugnato il prospetto di liquidazione del TFS predisposto dall'INPS, chiedendo l'inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 l. n. 232/1990, nonché il pagamento delle somme dovute con interessi e rivalutazione. L'INPS ha contestato il diritto al beneficio, deducendo, tra l'altro, la necessità della presentazione della domanda di pensionamento entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti, la prescrizione del diritto e l'illegittimità costituzionale della disciplina attributiva del beneficio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando l'orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa secondo cui i sei scatti spettano al personale di tutte le forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocato a riposo a domanda, quando abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Ha escluso che la mancata presentazione della domanda di pensionamento entro sessanta giorni comporti la decadenza dal beneficio, poiché tale termine incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo. Ha inoltre ritenuto che la prescrizione decorra dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in considerazione dell'efficacia interruttiva del pagamento rateale; in ogni caso, la prescrizione sarebbe stata interrotta dall'istanza di ricalcolo notificata l'8 maggio 2024. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, poiché il beneficio trova fondamento in specifiche disposizioni legislative e la sua estensione a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità legislativa senza irragionevoli disparità di trattamento. Ha quindi accertato l'obbligo dell'INPS di rideterminare il TFS includendo i sei scatti e di corrispondere le somme dovute, oltre agli interessi legali. Ha escluso la rivalutazione monetaria, in quanto il cumulo con gli interessi è vietato dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
attribuzione "ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita" di "sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio"
Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile; il termine di sessanta giorni per presentare la domanda di pensionamento non è previsto a pena di decadenza dal beneficio.
art. 21 l. 11 dicembre 2016, n. 232
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Vieta il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, sicché al credito riconosciuto spettano gli interessi legali ma non anche la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare, collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di pensionamento previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo e la sua inosservanza non determina la decadenza dal beneficio dei sei scatti.
- Ai fini della prescrizione del credito relativo al ricalcolo del trattamento di fine servizio, il termine decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale può avere efficacia interruttiva della prescrizione.
- La disciplina legislativa che riconosce i sei scatti stipendiali a determinate categorie del comparto sicurezza non viola manifestamente la Costituzione, poiché il beneficio ha una specifica base normativa e la relativa delimitazione rientra nella discrezionalità del legislatore.
- Quando siano dovuti interessi legali sul credito previdenziale riconosciuto, la rivalutazione monetaria non è cumulabile con gli interessi in virtù dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.
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