Cassazione Penale, Ordinanza n. 18269/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata per il delitto di truffa. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato per truffa. In Cassazione il ricorrente ha censurato esclusivamente l'entità della pena irrogata e la mancata sostituzione della pena detentiva. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, per un verso, riproponevano censure già esaminate e respinte dai giudici di merito; per altro verso, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
richiamato come titolo del delitto per cui è intervenuta la condanna nel merito
art. 616 c.p.p.
impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già specificamente esaminate dai giudici di merito, senza indicare vizi effettivi della decisione impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e risulti meramente generico, soprattutto quando investa la quantificazione della pena o il diniego di una sostituzione sanzionatoria senza offrire una critica puntuale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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