Sentenza del 10/07/2018 n. 1374 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Rimborsi - Termini - Disciplina di cui all'art. 38 del d.p.r. n. 602 del 1973 - Ambito applicativo - Insorgenza del diritto alla restituzione solo dopo l'avvenuto pagamento - Art. 21, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava, in riassunzione dopo l'annullamento parziale della precedente sentenza da parte della Corte di Cassazione, due profili: il diritto al rimborso delle maggiori imposte versate negli anni successivi al 2001, calcolate sulla base della riqualificazione dell'operazione da cessione di ramo d'azienda a cessione di contratto di locazione, e l'illegittima inclusione nella base imponibile IRAP della plusvalenza derivante dalla cessione del contratto di locazione. Quanto al rimborso, sosteneva che il diritto fosse sorto solo dopo la definizione giudiziale della controversia sull'avviso di accertamento. Quanto all'IRAP, sosteneva che la plusvalenza fosse un provento straordinario non collegato all'attività principale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello della società. Ha riconosciuto in astratto il diritto della contribuente a chiedere il rimborso, ma ha escluso di poterlo disporre direttamente in quel giudizio, precisando che il termine per presentare l'istanza decorre dal momento in cui si perfeziona il presupposto della restituzione, individuato nel passaggio in giudicato della sentenza sull'avviso di accertamento. Ha inoltre ritenuto legittima l'inclusione della plusvalenza nella base imponibile IRAP, poiché derivante dalla cessione del contratto di locazione e correlata ai canoni di locazione rilevanti negli esercizi precedenti. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 20.000 euro.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina ordinaria dei termini per la richiesta di rimborso delle imposte dirette. Nel caso esaminato, il termine decorre dal passaggio in giudicato della decisione sull'atto impositivo, poiché solo allora si consolida il presupposto della restituzione.
Art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma residuale e di chiusura del sistema: quando il diritto al rimborso nasce dopo il pagamento dell'imposta, l'istanza può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si verifica il presupposto della restituzione.
Art. 11, comma 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Ai fini IRAP rilevano anche le plusvalenze e minusvalenze non derivanti da trasferimenti d'azienda, nonché i proventi correlati a componenti del valore della produzione di altri periodi d'imposta. La norma è stata applicata per includere nella base imponibile la plusvalenza derivante dalla cessione del contratto di locazione.
Massime di principio
- Se il diritto al rimborso nasce solo dopo il pagamento dell'imposta, ad esempio perché dipende dall'esito definitivo di una controversia sull'avviso di accertamento, il termine per presentare l'istanza decorre dalla formazione del presupposto restitutorio e non necessariamente dalla data del pagamento.
- Il riconoscimento giudiziale dell'esistenza astratta di un diritto al rimborso non equivale automaticamente alla condanna dell'Amministrazione alla restituzione: di regola il contribuente deve presentare una specifica istanza amministrativa entro il termine applicabile.
- Per le imposte versate in periodi successivi in conseguenza di una qualificazione fiscale poi contestata, la definitività della sentenza sull'atto originario può costituire il momento da cui decorre il termine per chiedere la restituzione.
- Ai fini IRAP, una plusvalenza non è automaticamente esclusa perché straordinaria o estranea alla gestione ordinaria: occorre verificare la sua riconducibilità alle componenti rilevanti secondo la disciplina dell'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997.
- La plusvalenza derivante dalla cessione di un contratto di locazione può concorrere alla base imponibile IRAP quando presenta una correlazione con componenti positive o negative del valore della produzione rilevanti in precedenti o successivi periodi d'imposta.
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