Sentenza n. 692/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto prot. 583 dell’11 agosto 2025, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VII - Ambito Territoriale di Frosinone, che ha disposto la pubblicazione della graduatoria permanente definitiva ATA 24 mesi, a.s. 2025/2026, per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico e dell'elenco degli esclusi ove compaiono i nominativi dei ricorrenti; - di ogni altro atto conseguente presupposto connesso ove e per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di pubblicazione della graduatoria permanente definitiva ATA 24 mesi per l'a.s. 2025/2026 e dell'elenco degli esclusi, nella parte relativa all'esclusione dei ricorrenti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati a graduatoria)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la loro esclusione dalla graduatoria permanente ATA 24 mesi, deducendo di possedere tutti i requisiti previsti dal bando, compreso il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi della ristorazione, settore cucina, conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso un istituto paritario. In via cautelare era stato rilevato il difetto di motivazione dell'esclusione, fondata sul mero richiamo alla mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 del bando, senza indicare quale requisito fosse carente. Nel merito, dalla relazione dell'Amministrazione è emerso che l'esclusione era stata determinata dalla rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti e dal disconoscimento, ai fini giuridici, dei servizi prestati come collaboratori scolastici, sul presupposto dell'invalidità del titolo di studio rilasciato dall'istituto presso il quale avevano studiato. I ricorrenti hanno contestato tale presupposto, sostenendo la validità del titolo e la conseguente idoneità all'inserimento nelle graduatorie ATA.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittima l'esclusione perché il diploma di qualifica professionale conseguito dai ricorrenti nell'a.s. 2012/2013 era stato rilasciato quando l'istituto operava in regime di parità scolastica. La nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 6 luglio 2020 attestava che l'istituto era stato paritario fino all'a.s. 2017/2018; la successiva revoca della parità decorreva soltanto dall'a.s. 2018/2019 e non incideva sui titoli conseguiti anteriormente. Il Collegio ha inoltre rilevato che nessun provvedimento aveva annullato o revocato il riconoscimento della parità per l'anno scolastico 2012/2013, né aveva disposto l'annullamento dei titoli rilasciati. Il diploma doveva quindi essere considerato giuridicamente valido quale titolo di accesso ai profili ATA, con conseguente illegittimità della rideterminazione dei punteggi, del disconoscimento dei servizi e dell'esclusione dalla graduatoria. Il decreto impugnato è stato annullato, con obbligo dell'Amministrazione di riesaminare il procedimento alla luce della decisione. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 3.000, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 5, d.P.R. 87/2010
"possono continuare a realizzare (...) corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti"
La disposizione ha previsto in via transitoria la prosecuzione dei corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica degli ordinamenti previgenti, nel regime surrogatorio e fino all'attuazione del nuovo assetto formativo.
art. 27, comma 2, d.lgs. 226/2005
La disposizione è richiamata quale parte del quadro normativo relativo agli atti regionali e alle intese necessari per il superamento del regime transitorio dei corsi di qualifica.
art. 27, comma 7, d.lgs. 226/2005
La disposizione è richiamata insieme all'art. 8, comma 5, d.P.R. 87/2010 quale base del regime surrogatorio dei corsi triennali di qualifica.
legge n. 40/2007
È richiamata in relazione alle Linee guida destinate a disciplinare il nuovo ordinamento dell'istruzione professionale.
d.m. n. 4/2011
"Al fine di rendere univoca e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, dall'anno 2011/12 ha termine il regime surrogatorio"
Le Linee guida hanno previsto la cessazione del regime surrogatorio dall'a.s. 2011/2012, mantenendo tuttavia il regime transitorio per gli studenti già inseriti nei percorsi previgenti secondo le condizioni indicate.
circolare ministeriale n. 17 del 18 febbraio 2010
"Gli studenti che chiedono di iscriversi alla prima classe degli indirizzi degli istituti professionali ... possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale a conclusione del terzo anno"
La circolare conferma la possibilità di conseguire qualifiche professionali nell'ambito dei percorsi triennali collegati agli ordinamenti previgenti.
circolare ministeriale n. 101 del 30 dicembre 2010
"a partire dall'a.s. 2011/2012, gli istituti professionali ... non possono più accogliere iscrizioni alle classi prime funzionanti secondo i corsi di qualifica triennale previsti dal previgente ordinamento"
La circolare esclude nuove iscrizioni ai corsi triennali previgenti dall'a.s. 2011/2012, senza incidere sui percorsi transitori già attivati e sugli esami di qualifica sostenuti nell'a.s. 2012/2013 secondo il regime transitorio.
art. 1 del bando della graduatoria permanente ATA 24 mesi
Il mero richiamo all'art. 1 del bando non è sufficiente a motivare l'esclusione quando la disposizione elenca una pluralità di requisiti e l'Amministrazione non indica quale requisito risulti carente.
Massime di principio
- Un titolo di qualifica professionale rilasciato da un istituto paritario durante il periodo in cui l'istituto era legalmente riconosciuto deve essere considerato valido, salvo uno specifico provvedimento di annullamento o revoca riferito al periodo di conseguimento o al titolo stesso.
- La revoca della parità scolastica con decorrenza successiva al conseguimento di un titolo non incide retroattivamente sulla validità del titolo rilasciato quando l'istituto operava in regime di parità.
- L'esclusione da una procedura selettiva non può essere motivata mediante il solo richiamo a una disposizione del bando che elenca una pluralità di requisiti; l'Amministrazione deve indicare concretamente quale requisito risulti mancante e per quali ragioni.
- Il disconoscimento dei servizi prestati e la rideterminazione del punteggio di un candidato non possono fondarsi sulla presunta invalidità del titolo di accesso quando tale titolo è stato legittimamente conseguito presso un istituto paritario riconosciuto nel periodo pertinente.
- Quando l'annullamento dell'atto di esclusione non consente al giudice di sostituirsi integralmente all'Amministrazione, la tutela può essere accordata mediante annullamento con obbligo di riesame secondo i criteri indicati nella sentenza.
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