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Sentenza

Sentenza del 14/12/2022 n. 5937 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Ente impositore - Controllo formale dichiarazione - Soggetto contribuente - Proposizione istanza autotutela - Diniego espresso - Opposizione giudiziale - Rileva - Ente impositore - Comunicazione preventiva irregolarità - Soggetto contribuente - Opposizione giudiziale - Rileva - Giudice tributario - Ricorso cumulativo irregolarità/diniego autotutela - Rigetto per inammissibilità - Rileva - Sentenza primo grado - Passaggio in giudicato - Rileva - Ente impositore - Ruolo/cartella pagamento - Identica pretesa erariale - Sussiste - Soggetto contribuente - Improponibilità opposizione giudiziale - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto improponibile l'impugnazione della cartella perché le stesse contestazioni sulla pretesa erariale erano già state sollevate e dichiarate infruttuose in un precedente giudizio divenuto definitivo. Di conseguenza il contribuente non ha potuto ottenere il riesame nel merito della cartella e ha prevalso l'ente impositore.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Dopo controllo formale della dichiarazione il contribuente ha proposto istanza di autotutela; a seguito del diniego ha promosso opposizione davanti al giudice tributario impugnando sia il diniego sia la comunicazione preventiva di irregolarità ricevuta. Il primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile; la sentenza è passata in giudicato. Successivamente l'ente ha iscritto a ruolo/notificato cartella di pagamento per la medesima pretesa erariale e il contribuente ha tentato di impugnarla nel merito.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla preclusione processuale: impedisce la riproposizione avanti al giudice di censure già state esperite e risolte con decisione passata in giudicato, comportando l'improcedibilità o l'inammissibilità di azioni successive sul medesimo oggetto

  • Cass. 25995/2017

    Giurisprudenza richiamata per confermare il principio secondo cui non possono essere riproposte contestazioni della stessa pretesa erariale già infruttuosamente sollevate in precedente contenzioso; afferma l'effetto preclusivo della decisione passata in giudicato

Massime di principio

  • Una sentenza di primo grado che dichiari il ricorso inammissibile e sia passata in giudicato impedisce di riaprire davanti al giudice le medesime censure relative alla stessa pretesa erariale.
  • Le contestazioni già sollevate e respinte in un precedente giudizio hanno effetto preclusivo: non possono essere riproposte in un successivo contenzioso sullo stesso oggetto.
  • Prima di proporre opposizione a ruolo/cartella è essenziale verificare l'esistenza di precedenti procedimenti definitivi sulla stessa pretesa, pena l'improcedibilità o l'inammissibilità della nuova impugnazione.
  • Quando si riceve una comunicazione preventiva di irregolarità conviene far valere in un unico procedimento tutte le eccezioni rilevabili per evitare la frammentazione delle impugnazioni e il rischio di preclusione.
  • Se la cartella si fonda su identica pretesa già definitivamente decisa contro il contribuente, i rimedi ordinari davanti al giudice tributario sono improponibili; valutare eventuali rimedi straordinari solo se emergono elementi nuovi non già decisi

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