Sentenza n. 996/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 452/2024 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 03/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 452/2024 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 452/2024 del Tribunale di Ravenna, divenuta definitiva, deducendo la perdurante inadempienza dell'amministrazione. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, pur intimato, non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, la notificazione ai fini esecutivi e la perdurante inerzia del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e prevedere l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione dopo la notificazione ai fini esecutivi e la decorrenza del termine dilatorio previsto dalla legge, il ricorso per ottemperanza è fondato e il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, fissandone il termine e individuando il soggetto o l'ufficio incaricato.
- Nell'esecuzione del giudicato devono essere detratte le somme eventualmente già corrisposte dall'amministrazione, incluse quelle relative alle spese liquidate nel giudizio presupposto e nel giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
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