Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16072/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame denunciando violazione di legge (art. 192 c.p.p.) e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza: il riconoscimento operato dalla persona offesa sarebbe stato insufficiente e privo di riscontri esterni; l'alibi fornito dall'indagato sarebbe stato ritenuto falso senza adeguata spiegazione. Inoltre si contestava l'esistenza di esigenze cautelari tali da escludere l'applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e comunque privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Nel merito la Corte ha richiamato il parametro di sindacato sulla motivazione: il giudice del riesame ha fornito una motivazione logica e coerente, ripercorrendo l'iter argomentativo del GIP, attestando il sicuro riconoscimento della vittima e spiegando persuasivamente la falsità dell'alibi. Le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti in ragione della gravità del reato, della personalità violenta del Misuraca (uso di una pistola e colpo alla vittima) e dell'inidoneità degli arresti domiciliari (abitazione occupata abusivamente e luogo usato per occultare ingenti somme senza plausibile provenienza). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; la decisione è del 19/03/2024.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    Richiamata per indicare la forma procedimentale con cui si è proceduto nella trattazione del ricorso.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente come presunta violazione di legge collegata alla valutazione della prova/motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo formulato in modo generico e non idoneo a fondare il ricorso in Cassazione.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il principio di ammissibilità del ricorso per cassazione (motivi consentiti); la Corte ha ritenuto il ricorso proposto per motivi non consentiti.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata per il requisito di specificità dei motivi; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità anche per mancanza della specificità necessaria.

  • Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino), Rv. 215828

    Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828

    Precedente citato per descrivere il corretto parametro di sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari: controllo della congruenza e della logica della motivazione del giudice di merito, senza revisione libera del merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'effetto dell'inammissibilità: condanna alle spese del procedimento e possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle Ammende.

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi a carico della cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo per motivi consentiti e con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; motivi generici o meramente riepilogativi sono inammissibili.
  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, non esercita un sindacato di merito: valuta la congruenza, la coerenza logica e l'adeguatezza della motivazione resa dal giudice di merito, non rifà le valutazioni probatorie.
  • Per contestare la sussistenza dei gravi indizi è necessario indicare vizi logici precisi, omissioni o contraddizioni nella motivazione del giudice di merito; il semplice dissenso non basta.
  • Quando si contesta l'attendibilità del riconoscimento o la valutazione dell'alibi, il ricorrente deve allegare elementi di fatto o di diritto che dimostrino concretamente la carenza di basi probatorie o la presenza di errori logici nella motivazione.
  • Per ottenere misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) occorre mostrare la non sussistenza delle esigenze cautelari o l'idoneità alternativa della misura, con elementi concreti che smentiscano il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o la pericolosità dell'indagato.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche rilevanti (spese e sanzione alla Cassa delle Ammende); pertanto è importante curare la forma, la specificità e la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.