Cassazione Penale, Ordinanza n. 26255/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo, con un primo motivo, la mancanza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità; con un secondo motivo ha sostenuto che il reato fosse ormai prescritto. Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Dal testo emerge che i fatti di imputazione risalgono al 19/01/2018 e che la sentenza di appello è del 17/11/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e privi di specificità: il primo perché formulato in modo generico, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza d'appello, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto; il secondo perché, alla data della sentenza impugnata, non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione quinquennale, essendo i fatti del 19/01/2018. Ha inoltre escluso di poter rilevare un'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, poiché l'inammissibilità per manifesta infondatezza preclude il valido rapporto di impugnazione e impedisce la declaratoria ex art. 129 c.p.p. Condanna il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Le cause di non punibilità non possono essere dichiarate quando il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, perché manca un valido rapporto di impugnazione.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sussistente la colpa.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che consente la declaratoria immediata delle cause di non punibilità, ma non applicabile in presenza di inammissibilità del ricorso dovuta a manifesta infondatezza.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduca vizio di motivazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva e generica è manifestamente infondata e determina inammissibilità.
- La prescrizione non può essere dichiarata se, alla data della sentenza impugnata, il termine non era ancora maturato; il controllo della Corte di cassazione si arresta a tale momento processuale, salvo che il ricorso sia ammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e impedisce alla Corte di rilevare d'ufficio eventuali cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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