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Sentenza

Sentenza n. 497/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. 998/2025, resa tra le parti, pubblicata il 21 marzo 2025, notificata il 24 marzo 2025, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 34/2025;

Giustizia amministrativa202500558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 998/2025, che aveva annullato la graduatoria definitiva della procedura concorsuale e disposto la rinnovazione degli atti del concorso per tutti i candidati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidati al concorso)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda una procedura concorsuale per titoli ed esami finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia nei Conservatori di musica, per il settore CODI/13 Flauto, con graduatoria definitiva approvata dal Conservatorio di Messina. La candidata collocata al venticinquesimo posto aveva impugnato la graduatoria e gli atti presupposti deducendo, tra l'altro, la tardiva fissazione dei criteri di valutazione, una causa di incompatibilità di un commissario, l'illegittimo svolgimento nella medesima giornata della prova didattica e di quella pratica, l'insufficienza del numero di brani predisposti, l'illogicità e l'insufficiente motivazione del voto numerico riportato nella prova pratica e la mancata nomina del segretario della commissione. Il TAR aveva accolto le censure relative alla mancata verbalizzazione e pubblicazione tempestiva degli esiti delle prove e all'insufficienza motivazionale del voto numerico, annullando la graduatoria e imponendo la rinnovazione della procedura. Gli appellanti hanno contestato tali statuizioni, sostenendo che le regole sulla verbalizzazione al termine di ogni seduta riguardassero soltanto le prove orali e che i criteri della prova pratica fossero sufficientemente determinati per consentire la valutazione mediante voto numerico. La candidata appellata ha riproposto le censure assorbite in primo grado e ha eccepito l'inammissibilità dell'appello collettivo.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello collettivo, poiché gli appellanti si trovavano nella medesima posizione sostanziale ed erano tutti pregiudicati dalla statuizione di rinnovazione del concorso. Ha respinto il primo motivo d'appello, stabilendo che le disposizioni che impongono di indicare i punteggi al termine di ogni seduta, pur riferendosi letteralmente alle prove orali, si applicano a tutte le prove non scritte, comprese la prova didattica e la prova strumentale, in ragione della necessità di preservare la genuinità della valutazione. La commissione aveva invece attribuito ex post, con un unico verbale sottoscritto e protocollato dopo lo svolgimento delle prove, i voti relativi a giornate precedenti. Ha accolto il secondo motivo d'appello, ritenendo sufficientemente chiari e precisi i criteri riferiti alle competenze tecniche, esecutive e interpretative e idoneo il voto numerico, espresso su una scala da zero a quaranta, a sintetizzare la valutazione tecnico-discrezionale senza necessità di una motivazione ulteriore. Ha quindi riformato la sentenza di primo grado nella parte relativa all'insufficienza motivazionale del voto numerico, respingendo il quinto motivo del ricorso originario. Esaminando le censure riproposte, ha respinto quelle relative alla conoscenza dei nominativi prima della fissazione dei criteri, all'incompatibilità del commissario, allo svolgimento delle due prove nella medesima giornata, al numero dei brani predisposti e all'illogicità del voto. Ha invece accolto la censura relativa alla mancata nomina del segretario della commissione, prevista dal bando. La sentenza del TAR è stata pertanto parzialmente riformata e confermata per il resto; le spese del doppio grado sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 4, d.P.R. n. 3/1957

    al termine di ogni seduta

    La regola sulla indicazione dei punteggi al termine di ogni seduta, pur riferita alla prova orale, è stata interpretata secondo la sua ratio come applicabile alle prove non scritte, comprese quelle didattiche e strumentali.

  • art. 7, comma 5, d.P.R. n. 487/1994

    al termine di ogni seduta

    La disposizione impone la tempestiva verbalizzazione dei punteggi e si applica, in base alla funzione di tutela della genuinità della valutazione, alle prove non scritte assimilabili alle prove orali.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    Le dichiarazioni dei commissari sono state ritenute riferibili alle situazioni astratte di incompatibilità disciplinate dalla norma e non idonee a provare che la commissione conoscesse già i nominativi dei candidati al momento della fissazione dei criteri.

  • art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione è stata richiamata insieme all'art. 35 d.lgs. n. 165/2001 per escludere che le dichiarazioni dei commissari dimostrassero la conoscenza preventiva dei candidati.

  • art. 11 d.P.R. n. 357/1994

    Il mero precedente rapporto di allievo tra candidato e commissario non integra, in assenza di ulteriori elementi attuali e specifici, una causa di incompatibilità per il giudizio concorsuale.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato dall'art. 11 d.P.R. n. 357/1994, costituisce il parametro per valutare l'obbligo di astensione del commissario; la mera qualità di precedente allievo non è sufficiente senza frequentazione abituale, comunanza di interessi economici o rapporto professionale fiduciario particolarmente stretto.

  • art. 12, comma 7, bando di concorso

    La previsione del bando imponeva la nomina del segretario della commissione.

  • art. 4, comma 6, bando di concorso

    La disposizione, coordinata con l'art. 12, comma 7, rendeva obbligatoria la nomina del segretario della commissione; la sua omissione è stata ritenuta vizio fondante l'accoglimento della censura.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito alla parte appellata di riproporre in appello i motivi assorbiti dal giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Le disposizioni che impongono alla commissione di verbalizzare e rendere noti i punteggi al termine di ogni seduta, anche se formulate con riferimento alle prove orali, si applicano a tutte le prove non scritte, comunque denominate, quando la loro immediatezza valutativa è necessaria a preservare la genuinità dell'apprezzamento delle capacità del candidato.
  • La valutazione delle prove tecnico-pratiche può essere adeguatamente motivata mediante voto numerico quando i criteri predeterminati siano sufficientemente chiari e consentano una graduazione effettiva dei punteggi; non è necessaria una motivazione analitica ulteriore, salvo che i criteri siano generici o inidonei a rendere comprensibile il percorso valutativo.
  • Il mero fatto che un candidato sia stato in passato allievo di un componente della commissione non determina automaticamente l'obbligo di astensione; occorrono ulteriori elementi specifici e attuali, quali frequentazione abituale, comunanza di interessi economici o un rapporto professionale fondato su un vincolo fiduciario particolarmente stretto.
  • Quando il bando di concorso prescrive la nomina di un segretario della commissione, l'omissione di tale nomina integra una violazione della lex specialis e può fondare l'illegittimità degli atti della procedura.
  • L'appello collettivo è ammissibile quando i ricorrenti si trovano nella medesima posizione sostanziale e contestano una statuizione giudiziale che li pregiudica indistintamente; l'effetto conformativo direttamente conseguente ai motivi accolti non richiede un'autonoma impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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