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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Processo - Chiusura liti fiscali pendenti - Controversia su credito di imposta agevolativo - Inapplicabilità - Consegue - Processo - Definizione liti pendenti ex art. 39, co. 12, D.L. n.98/2011 - Modalità applicative

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva di definire la controversia mediante la procedura di chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011. La controversia riguardava esclusivamente il diniego di un'agevolazione fiscale, ossia la spettanza del credito d'imposta per incremento occupazionale, e non l'accertamento o la riscossione di un tributo o di una sanzione. La questione comprendeva inoltre l'applicazione del principio della scissione dei termini di notifica: per l'Ufficio rileva la data di emissione dell'atto, mentre per il contribuente rileva la data di ricezione.

La decisione

La definizione agevolata è stata ritenuta inapplicabile. L'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 presuppone infatti una lite avente un determinato valore, calcolato sui tributi accertati e contestati, oppure sulle sanzioni non collegate ai tributi. Una controversia relativa soltanto alla spettanza di un credito d'imposta agevolativo non presenta tale valore e non può quindi essere chiusa mediante il condono delle liti fiscali pendenti. È stato inoltre confermato il principio della scissione dei termini di notifica.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011

    La definizione delle liti fiscali pendenti è applicabile alle controversie aventi un valore determinabile in base ai tributi accertati e contestati, o alle sanzioni autonome, ma non alle controversie che riguardano esclusivamente la spettanza di un'agevolazione fiscale.

  • Legge n. 388/2000

    Prevede il credito d'imposta per incremento occupazionale, la cui spettanza costituiva l'oggetto sostanziale della controversia.

  • Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 48/E del 24 ottobre 2011

    Conferma l'esclusione dalla definizione agevolata delle liti riguardanti esclusivamente la spettanza di un'agevolazione fiscale.

Massime di principio

  • La chiusura agevolata delle liti fiscali richiede normalmente una pretesa tributaria quantificabile, sulla quale calcolare l'importo da versare; non è sufficiente che la controversia riguardi un beneficio fiscale negato.
  • Le controversie aventi a oggetto esclusivamente il riconoscimento, il diniego o la spettanza di un credito d'imposta o di un'altra agevolazione, senza contestazione di un tributo o di una sanzione autonoma, tendono a essere escluse dai condoni delle liti fiscali.
  • Per valutare l'applicabilità di una definizione agevolata occorre individuare il contenuto effettivo della lite e verificare se esista un valore determinabile secondo i criteri previsti dalla norma, non limitarsi alla qualificazione formale dell'atto impugnato.
  • Nel computo dei termini di notifica opera il principio della scissione: per l'amministrazione rileva il momento in cui l'atto viene emesso o consegnato al notificatore, mentre per il destinatario rileva il momento in cui l'atto è ricevuto.

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