Cassazione Civile, Ordinanza n. 32569/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un debitore aveva proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. contro una procedura esecutiva ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 intrapresa da un agente della riscossione. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione, dichiarando prescritto il credito azionato, e aveva invece dichiarato tardiva e quindi inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi riferita ad alcune cartelle di pagamento. L’agente della riscossione aveva appellato la sola statuizione sulla prescrizione; in appello aveva anche chiesto la cessazione della materia del contendere per effetto dell’annullamento automatico di cartelle di importo inferiore a 1.000 euro previsto dal D.L. n. 119/2018. La Corte d’appello aveva respinto il gravame. In Cassazione l’agente della riscossione ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, ma la Corte non li ha esaminati perché ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso: la procura speciale risultava conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto, senza un chiaro riferimento all’impugnazione di legittimità, con elementi testuali incompatibili con il giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto invalida la procura perché non contestuale all’atto di cassazione e non specificamente riferita a tale impugnazione, richiamando un precedente conforme. Ha inoltre affermato che, una volta riscontrata l’inammissibilità dell’impugnazione, non poteva esaminare il profilo della mancata integrità originaria del contraddittorio. Non ha provveduto sulle spese per mancata difesa dell’intimato, ma ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 615 e 617 c.p.c.
disciplinano le opposizioni esecutive proposte contro la procedura di riscossione forzata; la controversia di merito originava da tali rimedi oppositivi.
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
norma che consente all’agente della riscossione di procedere presso terzi; la lite traeva origine dalla procedura esecutiva avviata ai sensi di tale disposizione.
art. 83, comma 3, c.p.c.
la procura al difensore deve essere riferibile in modo specifico all’atto cui accede e l’autenticazione del procuratore deve essere contestuale all’atto di cui è espressione l’attività difensiva; una procura anteriore e non chiaramente collegata al ricorso per cassazione è invalida.
D.L. n. 119/2018, art. 4
richiamato dalla ricorrente come sopravvenienza idonea a determinare l’annullamento automatico di cartelle di importo inferiore a 1.000 euro; la Corte non ha però esaminato il merito della deduzione per effetto dell’inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere specificamente riferita al ricorso per cassazione e risultare contestuale o comunque chiaramente collegata all’atto introduttivo; una procura redatta in data anteriore e in un contesto documentale incompatibile con l’impugnazione di legittimità è invalida e comporta l’inammissibilità del ricorso.
- L’inammissibilità dell’impugnazione preclude l’esame di ulteriori questioni processuali o di merito, inclusi eventuali vizi del contraddittorio originario non rilevati prima.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte deve dare atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
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