Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 693/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della delibera dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord n. 2471 del 19 dicembre 2025, avente ad oggetto: “Integrazione e parziale rettifica della Deliberazione n. 800 del 15/04/2025 - Adempimenti consequenziali - Adozione Tabelle Variazioni annuali Tetto di struttura ai fini della formazione dei limiti di spesa per l’anno 2025”; b) se e in quanto occorra, della delibera dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord n. 2177 del 13 novembre 2025, avente ad oggetto: “Integrazione e parziale rettifica della Deliberazione n. 800 del 15/04/2025 - Adempimenti consequenziali - Adozione Tabelle Variazioni annuali Tetto di struttura ai fini della formazione dei limiti di spesa per l’anno 2025”; c) se e in quanto occorra, della delibera dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord n. 2268 del 24 novembre 2025, avente ad oggetto: “Annullamento in autotutela della Deliberazione ASL Napoli 2 Nord n. 2177 del 13/11/2025”; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202601111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere dell’ASL Napoli 2 Nord concernenti l’adozione e la rettifica delle tabelle delle variazioni annuali del tetto di struttura per la formazione dei limiti di spesa 2025, nonché l’annullamento in autotutela di una delle delibere

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, le delibere dell’ASL Napoli 2 Nord relative alla determinazione e alla rettifica delle variazioni annuali del tetto di struttura ai fini della formazione dei limiti di spesa per l’anno 2025, nonché la delibera di annullamento in autotutela di una precedente deliberazione. È stata inoltre contestata, in quanto lesiva, la documentazione presupposta, connessa e consequenziale. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto della questione relativa all’operatività della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalla ricorrente il 24 luglio 2025, in relazione agli atti dell’ASL adottati in esecuzione delle deliberazioni della Giunta regionale della Campania n. 757/2024 e n. 157/2025. La ricorrente ha inoltre formulato un’istanza istruttoria e notificato il ricorso a un controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la controversia né ha disposto la sospensione degli atti impugnati. Ha riservato al merito ogni valutazione sull’operatività della clausola di salvaguardia contrattuale, fissando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 22 settembre 2026 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la sollecita definizione della causa. Ha accolto in senso istruttorio l’istanza della ricorrente, onerando l’ASL del deposito della documentazione indicata e richiesta nel ricorso, ove non già presente in atti. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri centri della specifica branca sanitaria di pertinenza della ricorrente risultanti dagli atti, imponendo all’ASL di fornire gli indirizzi PEC entro dieci giorni e alla ricorrente di procedere alle notifiche individuali entro trenta giorni dalla comunicazione dell’elenco, con successivo deposito delle prove entro quindici giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza necessità di adottare una misura cautelare sospensiva.

  • art. 41 c.p.a.

    La notificazione del ricorso al controinteressato è stata richiamata in relazione agli adempimenti di instaurazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando il giudice ritiene che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate dalla rapida fissazione dell’udienza di merito, può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. e rinviare ogni valutazione sostanziale alla fase di merito, senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
  • Qualora dalla documentazione di causa emergano ulteriori soggetti potenzialmente controinteressati, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione individuale, assegnando termini perentori e imponendo all’amministrazione di fornire gli indirizzi necessari.
  • In presenza di un’istanza istruttoria favorevolmente valutata, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito della documentazione indicata dalla parte, purché non risulti già acquisita al fascicolo processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.