Cassazione Penale, Sentenza n. 39932/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma del Tribunale di Marsala, aveva condannato la ricorrente a 1 anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 7 del d.l. 4/2019. Il motivo principale del ricorso era il mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del fatto (art. 62, n. 4, cod. pen.) in relazione all'indebita percezione di euro 1.332,83
La decisione
La Terza Sezione Penale della Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., richiede una valutazione congiunta dell'entità del profitto perseguito o conseguito e dell'evento dannoso o pericoloso. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che l'indebita percezione di euro 1.332,83, in cifra assoluta, impedisca il riconoscimento dell'attenuante. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 (testo: "in favo...")
Norme richiamate
art. 62, n. 4, cod. pen.
L'attenuante della speciale tenuità del fatto richiede che sussistano congiuntamente un limitato profitto perseguito o conseguito e un evento dannoso o pericoloso di modesta entità; non è sufficiente valutare un solo profilo isolato
art. 7, d.l. 4/2019
Norma contestata quale fonte del reato per cui la ricorrente è stata condannata; la Corte non ha annullato la condanna per tale norma
decreto n. 68 del 28/4/2016 (Primo Presidente della Corte di cassazione)
decreto n. 68 del 28/4/2016
La motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del citato decreto
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
Sez. 6, n. 7905 del 20/05/1997 (Maniscale); Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005 (Sorbo); Sez. 3, n. 2685 del 12/10/2011 (Konteye); Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013 (Ngom); Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014 (Fabbri); Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015 (Palermo); Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016 (Rapicano)
La consolidata giurisprudenza di legittimità delimita la portata dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), richiedendo la valutazione congiunta di profitto e danno e, in concreto, escludendo il riconoscimento quando la somma indebitamente percepita abbia rilevanza assoluta tale da non poter essere considerata "tenue"
Massime di principio
- L'attenuante della speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) deve essere valutata congiuntamente rispetto all'entità del profitto conseguito o perseguito e all'entità del danno o del pericolo causato: entrambi i profili devono essere complessivamente minimi
- Non esiste una soglia numerica fissa: la rilevanza del profitto (es. somme indebitamente percepite) va valutata nel contesto concreto, ma importi non trascurabili (anche nell'ordine di alcune migliaia di euro) possono impedire il riconoscimento dell'attenuante
- Nei reati contro la pubblica amministrazione o connessi a indebite percezioni di somme, l'applicazione dell'attenuante è più difficile da ottenere; il giudice valuta anche la natura del bene tutelato e la capacità lesiva dell'illecito
- È onere della difesa documentare e contestualizzare la rilevanza economica e il limitato disvalore dell'azione (circostanze personali, modalità esecutive, esiguità del danno concreto) per ottenere il riconoscimento della tenuità
- In sede di cassazione i vizi di valutazione sulla tenuità sono difficili da sostenere se la motivazione della Corte territoriale è congrua; molte impugnazioni vengono dichiarate inammissibili se non sono indicate questioni di diritto rilevanti
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