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Sentenza

Sentenza n. 4300/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (Sezione Seconda) n. 00400/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202505335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro la non ammissione a un contributo regionale per investimenti agroindustriali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva presentato domanda di sostegno il 22 luglio 2022 nell’ambito del bando regionale attuativo dell’operazione 4.2.01 del PSR 2014-2020. La Regione aveva comunicato il preavviso di diniego e poi disposto la non ammissione al contributo, rilevando che l’investimento era già stato avviato prima o, comunque, alla data della domanda: l’intervento era assistito da un unico permesso di costruire e la comunicazione di inizio lavori era stata presentata il 12 maggio 2022. L’impresa sosteneva che la comunicazione riguardasse soltanto opere di consolidamento e scavo necessarie alla sicurezza del cantiere, mentre le opere oggetto della domanda di finanziamento sarebbero state opere di completamento, impianti e attrezzature non ancora iniziate. Deduceva, quindi, l’erroneità della sentenza di primo grado, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 65 del regolamento UE n. 1303/2013, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Contestava inoltre l’impossibilità di ammettere almeno parzialmente al finanziamento le opere non ancora avviate e sosteneva l’incompatibilità tra il bando, che escludeva gli investimenti anche soltanto iniziati, e l’art. 65, comma 6, del regolamento europeo, riferito alle operazioni materialmente completate o completamente attuate. Infine censurava l’interpretazione secondo cui l’effetto incentivante del contributo imponesse che l’iniziativa, anche nella sua ideazione, fosse successiva alla predisposizione del bando e negava la sovrapponibilità tra il progetto già finanziato mediante il Bando Montagna e quello oggetto della domanda PSR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che le opere oggetto della domanda costituissero parte di un più ampio intervento di ampliamento dello stabilimento, assentito da un unico permesso di costruire, comprendente opere strutturali e opere di completamento prive di autonoma funzionalità. L’unitarietà dell’intervento imponeva di individuare l’inizio dei lavori nella data della comunicazione relativa al medesimo titolo edilizio, anteriore alla domanda di contributo. Non era quindi possibile frazionare l’investimento in stralci funzionali, distinguendo le opere già iniziate da quelle non ancora eseguite, né per le opere edilizie né per gli impianti e le attrezzature serventi la struttura. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso il contrasto tra il bando e l’art. 65 del regolamento UE n. 1303/2013: il comma 1 dell’articolo rimette alle norme nazionali la determinazione dell’ammissibilità delle spese, salvo specifiche disposizioni europee, mentre il comma 6 individua soltanto una soglia minima di esclusione, riferita alle operazioni già materialmente completate o completamente attuate. La disciplina regionale poteva pertanto escludere anche gli investimenti già avviati, in coerenza con la finalità incentivante della misura. Quanto al terzo motivo, il Consiglio di Stato ha affermato che, per una misura destinata a stimolare nuove iniziative imprenditoriali, il momento genetico dell’intervento deve essere successivo alla predisposizione dello strumento di sostegno; è quindi ragionevole assumere come riferimento il titolo edilizio in esecuzione, quando esso costituisca il titolo unitario dell’intervento. È stata inoltre esclusa la diversità sostanziale tra il progetto già ammesso al Bando Montagna e quello oggetto della domanda PSR, poiché entrambi riguardavano il medesimo progetto imprenditoriale e la medesima struttura aziendale. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre oneri di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego è stato utilizzato nel procedimento di non ammissione al contributo, con acquisizione e valutazione delle osservazioni dell’impresa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dall’appellante in relazione all’obbligo di motivazione e ai dedotti difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; le censure sono state ritenute infondate.

  • art. 65, commi 1 e 6, regolamento UE n. 1303/2013

    «L’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo»; «non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento [...] sia presentata».

    La disposizione europea non impedisce alle norme nazionali o al bando di escludere dal sostegno anche investimenti non ancora completati ma già avviati; il comma 6 individua una causa minima di esclusione, mentre il comma 1 rimette alle norme nazionali la disciplina dell’ammissibilità delle spese.

  • art. 7 del bando regionale dell’operazione 4.2.01

    «Non saranno considerati ammissibili [...] gli investimenti avviati in data antecedente o uguale a quella della domanda di aiuto»; l’investimento si considera avviato anche quando la data di inizio lavori per opere edili o strutturali soggette a titolo edilizio, comunicata al Comune, sia anteriore o coincidente con la domanda.

    L’avvio di una parte dell’intervento edilizio assistito da un unico titolo anteriormente alla domanda rende inammissibile l’investimento unitariamente considerato, senza possibilità di frazionarlo in stralci funzionali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il Collegio ha ritenuto esaminate tutte le questioni rilevanti.

Massime di principio

  • Quando una domanda di contributo riguarda opere che costituiscono parte di un intervento più ampio assentito da un unico titolo edilizio e prive di autonoma funzionalità, l’inizio dei lavori relativo al titolo unitario vale come data di avvio dell’intero investimento, anche se alcune opere di completamento non sono ancora iniziate.
  • Una disciplina nazionale o un bando regionale può escludere dal finanziamento gli investimenti già avviati prima della domanda, anche se non ancora completati, senza contrastare con l’art. 65 del regolamento UE n. 1303/2013, il cui comma 1 rimette alle norme nazionali la determinazione dell’ammissibilità delle spese e il cui comma 6 stabilisce una soglia minima di esclusione.
  • Non è consentito scomporre artificialmente un investimento unitario in stralci funzionali per ottenere il finanziamento delle sole opere non ancora iniziate, quando tali opere siano prive di autonoma funzionalità e risultino parte del medesimo progetto assentito da un unico titolo.
  • Per le misure di sostegno aventi finalità incentivante, il requisito dell’effetto stimolante può essere valutato assumendo come momento genetico dell’investimento la predisposizione e l’avvio dell’intervento risultanti dal titolo edilizio unitario, sicché il titolo conseguito e posto in esecuzione prima della domanda può precludere l’accesso al contributo.
  • La distinzione tra opere strutturali già avviate e opere di completamento, impianti o attrezzature non ancora eseguiti non consente l’ammissione parziale al contributo quando tutte le opere siano funzionalmente collegate alla medesima realizzazione edilizia e al medesimo progetto imprenditoriale.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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