Sentenza n. 573/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 311/2024 del 12/07/2024, notificata in data 19/07/2024, non impugnata, resa nel giudizio R.G. n. 628/2024, con cui il Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, ha dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, da fruire con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della relativa prestazione ed a corrispondere le spese di lite, come quantificate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 311/2024, notificata all'Amministrazione e non impugnata, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, da fruire con le modalità previste per i docenti di ruolo, e l'Amministrazione era stata condannata all'erogazione della prestazione e al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate in sentenza. Il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'USR si è costituito con memoria formale e non ha contestato l'inadempimento né opposto ragioni contrarie alla spettanza e all'azionabilità della pretesa; il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha accolto il ricorso, dichiarando l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita e l'Amministrazione non contesti l'inadempimento né adduca ragioni ostative alla pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del giudicato, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore nel caso di inutile decorso del termine assegnato.
- L'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza è condannata alle spese del relativo giudizio, anche quando abbia assunto in giudizio una posizione meramente formale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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