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Sentenza

Sentenza n. 2653/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 282/2025 del Tribunale di Varese.

Giustizia amministrativa202600083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese n. 282/2025, passata in giudicato, che aveva ordinato l'accredito di 500 euro sulla carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Varese n. 282/2025, notificata al Ministero il 1° agosto 2025 e divenuta irrevocabile. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato l'Amministrazione a mettere a disposizione del ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di 500 euro per l'anno scolastico 2020/2021. Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza e l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il diritto all'importo risultava dalla sentenza passata in giudicato e dalla documentazione prodotta, mentre l'Amministrazione non aveva allegato l'adempimento. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di accreditare, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda nei successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo residuo e adottare gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e imporre le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso per ottemperanza nei confronti di un'amministrazione debitrice è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, secondo quanto applicato dal TAR.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per l'esecuzione di una sentenza notificata all'amministrazione, quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • In sede di ottemperanza, l'inottemperanza può essere dichiarata quando il diritto riconosciuto dal giudicato risulta dalla sentenza e dalla documentazione depositata e l'amministrazione non dimostra o allega di aver adempiuto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine senza adempimento.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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