Cassazione Civile, Ordinanza n. 19274/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una banca aveva promosso davanti al Tribunale un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ottenere l'inefficacia di una compravendita immobiliare stipulata tra due soggetti, ritenuta pregiudizievole per la garanzia patrimoniale del credito. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, la Corte territoriale ha invece dichiarato nulla la notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti di uno dei convenuti e ha rimesso la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per carenza di motivazione e illogicità nella parte in cui la Corte d'appello aveva ritenuto non perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c.; 2) nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla dichiarata nullità della successiva notifica ex art. 143 c.p.c., per il preteso contrasto tra le attestazioni della precedente notifica; 3) nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla nullità della notifica ex art. 143 c.p.c. alla luce della documentazione prodotta dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto erronea e contraddittoria la decisione d'appello, perché, una volta accertato che la notificazione ex art. 140 c.p.c. era stata eseguita con tutti gli adempimenti previsti, non poteva escludersene il perfezionamento senza un corretto accertamento dei presupposti dell'irreperibilità assoluta, rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 143 c.p.c. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta dalla banca per far dichiarare inefficace l'atto di compravendita.
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza d'appello, contestata per asserita carenza e illogicità.
art. 140 c.p.c.
la notificazione si esegue con deposito in casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e invio della raccomandata informativa; il perfezionamento richiede il compimento di tutti gli adempimenti e la prova del recapito della raccomandata o del decorso di dieci giorni dalla spedizione, secondo la disciplina risultante dalla sentenza costituzionale n. 3/2010.
art. 143 c.p.c.
si applica solo in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, da accertarsi all'esito delle ricerche dovute; non basta la semplice mancata consegna al momento della notifica.
art. 156 c.p.c.
la nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. resta sanata se il destinatario abbia comunque ricevuto la raccomandata di conferma del deposito.
art. 354 c.p.c.
richiamato come base per la rimessione della causa al primo giudice da parte della Corte d'appello.
Corte cost. n. 3 del 2010
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui faceva decorrere il perfezionamento per il destinatario dalla spedizione della raccomandata, anziché dal ricevimento o dal decorso di dieci giorni dalla spedizione.
Massime di principio
- La notificazione ex art. 140 c.p.c. richiede il puntuale compimento di tutte le formalità previste dalla norma; la mancanza di uno solo degli adempimenti determina nullità, salvo sanatoria per effettiva ricezione della raccomandata informativa.
- Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 3 del 2010, la notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario al momento del ricevimento della raccomandata informativa, oppure al decorso di dieci giorni dalla sua spedizione se la ricezione non avviene prima.
- L'attestazione di irreperibilità del destinatario non è di per sé decisiva: occorre distinguere tra temporanea irreperibilità, che impone il ricorso all'art. 140 c.p.c., e irreperibilità assoluta, che legittima il ricorso all'art. 143 c.p.c., sulla base delle ricerche effettivamente svolte e documentate.
- Se il giudice di merito afferma la nullità di una notifica pur in presenza di tutti gli adempimenti richiesti dalla disciplina applicabile e senza un coerente accertamento dei presupposti fattuali, la decisione è censurabile per contraddittorietà e vizio di motivazione.
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