Sentenza del 04/07/2016 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Lodi
ACCERTAMENTO - Mancata trasmissione documenti - Accertamento induttivo - Legittimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto, poiché la mancata risposta alla richiesta documentale ha legittimato l'Ufficio a procedere con l'accertamento induttivo del reddito. I documenti non trasmessi tempestivamente non possono essere utilizzati successivamente per contestare o ridurre la pretesa tributaria, salvo eventuali eccezioni non indicate nel testo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente non ha trasmesso gli atti e i documenti richiesti mediante un questionario regolarmente notificato dall'Ufficio. Ha quindi contestato l'utilizzo dell'accertamento induttivo e, presumibilmente, la mancata considerazione di documenti favorevoli. La regola affermata è che i documenti non prodotti in risposta al questionario non possono essere successivamente valutati, anche se favorevoli al contribuente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria invia un questionario con richiesta di documenti, il contribuente deve rispondere tempestivamente e in modo completo.
- La mancata produzione dei documenti richiesti può comportare la loro inutilizzabilità successiva, anche se dimostrano circostanze favorevoli al contribuente.
- L'inosservanza della richiesta documentale può legittimare l'Amministrazione a ricostruire il reddito con metodo induttivo, utilizzando presunzioni e dati disponibili.
- In una situazione analoga, è essenziale conservare la prova dell'avvenuta trasmissione dei documenti oppure motivare tempestivamente l'impossibilità di produrli.
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