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Sentenza

Sentenza n. 1733/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a) dell'ordinanza di demolizione n. 123 del 2 novembre 2020, protocollo n. 24295, adottata dal Dirigente del III Settore del Comune di Frattamaggiore, notificata in data 3 novembre 2020; b) della relazione di sopralluogo prot. n. 23715 del 23 ottobre 2020 allegata all'ordinanza di demolizione n. 123/2020; c) di ogni altro atto e o provvedimento preordinato, connesso, collegato e consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202100374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione relativa a manufatti edilizi, prefabbricati, tettoia, manufatto sottostante e area adibita a deposito merci

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione deducendo, anzitutto, violazione degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, degli artt. 3 e 6 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, inesistenza dei presupposti e violazione del giusto procedimento. Hanno sostenuto che i manufatti in cemento, asseritamente realizzati prima del 1990, fossero destinati a deposito di attrezzi e contatore elettrico; che i containers fossero facilmente rimovibili, temporanei e funzionali all’attività imprenditoriale; che la tettoia, aperta su tre lati, fosse precaria e priva di incremento del carico urbanistico; e che l’area destinata a deposito merci non comportasse trasformazione urbanistica rilevante. È stato inoltre dedotto che il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere avesse ingenerato un legittimo affidamento alla loro conservazione. Con un secondo motivo è stata lamentata la violazione degli artt. 7 e seguenti l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con un terzo motivo è stata contestata l’omessa puntuale verifica della consistenza dei singoli abusi e l’erronea applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Con un quarto motivo i ricorrenti hanno sostenuto che le opere fossero soggette a SCIA ai sensi dell’art. 22 d.P.R. 380/2001 e, conseguentemente, alla sanzione pecuniaria dell’art. 37, anziché alla demolizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le opere, sia singolarmente sia nel loro complesso, avessero dimensioni e impatto urbanistico rilevanti e richiedessero il previo permesso di costruire. La pretesa realizzazione dei manufatti in cemento anteriormente al 1990 non è stata provata e, comunque, non sarebbe stata idonea a escludere la necessità del titolo edilizio. Non è stata provata neppure la temporaneità dell’uso dei containers; al contrario, la loro funzionalità rispetto all’attività imprenditoriale è stata ritenuta indicativa di un utilizzo stabile. La tettoia, pur aperta, è stata considerata rilevante per la sua notevole estensione; i manufatti sottostanti, funzionali alla medesima attività, sono stati valutati unitariamente rispetto alle altre opere. Quanto all’area destinata a deposito merci, il TAR ha rilevato che essa ricadeva in zona S3-P4 e che il relativo utilizzo integrava un mutamento di destinazione d’uso incompatibile con il PRG. Sono state quindi ritenute infondate le censure di difetto di istruttoria, motivazione ed erronea qualificazione degli abusi. Il giudice ha inoltre escluso la necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione, trattandosi di potere repressivo vincolato fondato sull’accertamento dell’abuso. Il decorso del tempo non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione e non determina, di per sé, un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso. La sentenza non esamina autonomamente l’omessa comunicazione di avvio, ritenendo comunque infondati i motivi e confermando la legittimità dell’ordinanza. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Rileva per il potere comunale di vigilanza e repressione degli abusi edilizi; il giudice lo considera applicabile in presenza delle opere abusive accertate.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La demolizione è ritenuta la sanzione applicabile alle opere realizzate in assenza del necessario permesso di costruire.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    La qualificazione delle opere come interventi soggetti a SCIA è esclusa in ragione del loro rilevante impatto urbanistico.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria prevista per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA non è applicabile, poiché le opere richiedevano il permesso di costruire.

  • artt. 3 e 6 l. 241/1990

    Le censure relative a motivazione e istruttoria sono state respinte, essendo stata ritenuta adeguatamente accertata e qualificata la natura abusiva delle opere.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    È stata dedotta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ma la censura non ha condotto all’annullamento dell’ordinanza.

  • art. 97 Cost.

    Invocato in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e giusto procedimento; le relative censure sono state ritenute infondate.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo costituisce esercizio di potere vincolato, fondato sull’accertamento dell’abuso; non è necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto alla demolizione.
  • Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione e non determina, di per sé, un affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva.
  • La necessità del permesso di costruire può essere desunta dall’impatto urbanistico complessivo delle opere, valutate sia singolarmente sia nella loro connessione funzionale, anche quando talune strutture siano aperte o astrattamente rimovibili.
  • La qualificazione di manufatti o containers come opere temporanee richiede una prova concreta della temporaneità; la loro stabile funzionalità rispetto a un’attività imprenditoriale è elemento idoneo a escludere tale carattere.
  • Manufatti di dimensioni non irrilevanti, funzionalmente collegati a una tettoia o ad altre opere, possono essere valutati unitariamente ai fini dell’individuazione del titolo edilizio necessario e del regime sanzionatorio.
  • L’utilizzo di un’area per deposito merci in una zona urbanistica destinata ad attrezzature collettive può integrare un mutamento di destinazione d’uso incompatibile con lo strumento urbanistico.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietà

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