Cassazione Penale, Sentenza n. 1019/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza relativo alla richiesta di revoca della liberazione anticipata nei confronti di Mario Lanza (CUI 02E5UX8). La Procura generale presso la Corte d'appello di Bari aveva chiesto la revoca (135 giorni) con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 378/2022 del 11/05/2023, avendo rilevato la commissione di un delitto non colposo (art. 416‑bis c.p.) nel periodo di detenzione valutato ai fini della liberazione anticipata. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, investito della richiesta in quanto il detenuto risultava ristretto presso il carcere di Frosinone dal 30/03/2023, ha dichiarato incompetente (per territorio e funzionale) rinviando gli atti al Magistrato di sorveglianza di Foggia; questi ha rimesso al Tribunale di Bari, il quale ha quindi sollevato conflitto negativo ex art. 28 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il conflitto sussistente e, applicando la giurisprudenza costante sul tema, ha affermato la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma. Motivi principali: (i) la competenza a decidere la revoca della liberazione anticipata spetta al Tribunale di sorveglianza (provvedimento potenzialmente negativo che richiede contraddittorio e valutazione dell'opera di rieducazione), (ii) la competenza per territorio segue l'art. 677 cod. proc. pen., spettando al tribunale che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario ove si trova il detenuto al momento della richiesta o dell'inizio d'ufficio del procedimento; nel caso Lanza risultava detenuto a Frosinone al momento della richiesta (11/05/2023). Di conseguenza gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Norme richiamate
art. 28 cod. proc. pen.
Regola il conflitto di attribuzione fra autorità giudiziarie: quando due organi contemporaneamente ricusano la cognizione dello stesso fatto si configura conflitto negativo e la risoluzione è demandata alla Corte; usato per giustificare la devoluzione della decisione a questa Corte.
art. 677 cod. proc. pen.
Stabilisce la competenza territoriale per i procedimenti di sorveglianza: il tribunale di sorveglianza competente è quello che ha giurisdizione sull'istituto di pena in cui si trova l'interessato al momento della richiesta o dell'inizio d'ufficio del procedimento; applicato per assegnare la competenza al Tribunale di sorveglianza di Roma (carcere di Frosinone).
artt. 127, 611 cod. proc. pen. (richiamati)
Norme procedurali richiamate in relazione alle richieste scritte del Sostituto Procuratore generale; nel caso sono state utilizzate le richieste scritte ex artt. 127 e 611, come modificati dal decreto‑legge n. 89/2024 conv. dalla legge n. 120/2024, per esprimere la posizione della Procura generale sulla competenza.
art. 416‑bis cod. pen.
Delitto associativo di tipo mafioso: citato quale titolo di condanna che ha costituito il motivo sostanziale della richiesta di revoca della liberazione anticipata (delitto non colposo commesso in periodo utile per la valutazione della liberazione).
d.l. 29 giugno 2024, n. 89 convertito dalla l. 8 agosto 2024, n. 120
Richiamato per le modifiche procedurali (artt. 127, 611 cod. proc. pen.) che disciplinano, fra l'altro, modalità e termini per le richieste e le conclusioni scritte del Procuratore generale nel procedimento penale e nel rito di sorveglianza.
Massime di principio
- La competenza per decidere sulla revoca della liberazione anticipata spetta al Tribunale di sorveglianza (non al Magistrato di sorveglianza), poiché si tratta di provvedimento potenzialmente negativo che richiede valutazione nel contraddittorio.
- La competenza territoriale si determina in base al luogo di detenzione del soggetto al momento della richiesta o dell'inizio d'ufficio del procedimento (art. 677 c.p.p.); verificare sempre la collocazione effettiva del detenuto alla data rilevante.
- Se due autorità rifiutano contemporaneamente la cognizione del medesimo atto si configura conflitto negativo ex art. 28 c.p.p. e la questione va devoluta alla Corte competente per la risoluzione.
- La richiesta di revoca per delitto non colposo non determina l'automatica revoca: il Tribunale deve valutare l'incidenza del reato sull'opera di rieducazione, il grado di recupero e se il fatto sia indice di fallimento dell'opera rieducativa o di evento occasionale.
- Per evitare conflitti e ritardi procedurali, l'ufficio procedente (es. Procura generale) dovrebbe indirizzare la richiesta al tribunale territorialmente competente verificando preventivamente la giurisdizione sull'istituto penitenziario dove il detenuto è ristretto.
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