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Sentenza

Sentenza n. 360/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza n. 44 del 29 gennaio 2025 del Tribunale di TEMPIO PAUSANIA.

Giustizia amministrativa202500777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza civile che aveva riconosciuto alla docente il contributo della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 44 del 29 gennaio 2025 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione civile – Controversie del lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla docente euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione, nonché alle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha liquidato le spese legali del giudizio civile, ma non ha eseguito la parte del giudicato relativa al pagamento del capitale e dei relativi accessori. La difesa ministeriale ha dichiarato di avere sollecitato l’Amministrazione all’esecuzione integrale, senza però fornire indicazioni utili per una tempestiva definizione della controversia. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile era irrevocabile e che il Ministero aveva adempiuto solo parzialmente, mediante la liquidazione delle spese legali, lasciando ineseguito il giudicato quanto al riconoscimento e al pagamento del capitale dovuto. Ha quindi nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio, assegnandogli il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per provvedere all’esecuzione della parte non adempiuta del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    È richiamato quale fondamento normativo del contributo destinato alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile irrevocabile che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di somme determinate o determinabili.
  • L’adempimento parziale del giudicato non esclude la procedibilità o l’accoglibilità dell’azione di ottemperanza per la parte ancora ineseguita.
  • Quando l’amministrazione debitrice non esegue spontaneamente la parte residua del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissandogli un termine per l’adempimento in via sostitutiva.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile appartenente alla stessa amministrazione inadempiente; in tal caso, se svolge funzioni commissariali nell’ambito del proprio rapporto di pubblico impiego, non è necessariamente dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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