Cassazione Penale, Sentenza n. 17964/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la riforma della sentenza di primo grado operata dalla Corte d'Appello, deducendo: (1) violazione di legge per la ritenuta applicazione della circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61 n. 2 c.p.) in relazione alle lesioni personali, sostenendo che tale aggravante sarebbe assorbita nel delitto di rapina impropria per effetto del principio di specialità; (2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 bis c.p., lamentando la valutazione della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche e la presunta duplicazione con la attenuante riconosciuta ex art. 62 n. 6 c.p. (giovane età/incensuratezza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale: la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61 n. 2 c.p.) non è automaticamente assorbita nella rapina impropria quando la violenza trasmoda oltre la soglia delle percosse e integra un autonomo reato di lesioni; i fatti — tra cui la brusca sterzata dell'auto che ha fatto cadere la persona offesa — dimostravano tale trasmodamento e la sussistenza dell'aggravante, con conseguente procedibilità d'ufficio per le lesioni. Sul secondo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché attiene alla valutazione discrezionale delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di merito, motivazione ritenuta congrua e non sindacabile in Cassazione. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 61, n. 2 c.p.
La circostanza aggravante del nesso teleologico può trovare applicazione anche quando coesistono rapina impropria e lesioni, ove la violenza superi la soglia delle percosse e costituisca un reato autonomo collegato teleologicamente al reato- mezzo
art. 62 c.p. (n. 6)
La circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 (es. giovane età) è valutata dal giudice di merito nella misura e nel contesto complessivo delle attenuanti; la sua riconoscenza non impedisce per principio una autonoma valutazione delle generiche
art. 62-bis c.p.
La contestazione relativa alla quantificazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche attiene alla discrezionalità del giudice di merito e, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità
art. 15 c.p.
Riferimento sistematico: la coesistenza di più reati non è incompatibile con il principio di non contraddizione delle fattispecie quando sussista rapporto finalistico e autonomia delle risultanti figure di reato
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Norme processuali invocate dai ricorrenti per censurare violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte le applica per valutare l'ammissibilità e il merito dei motivi di cassazione
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per attestare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto
Massime di principio
- La circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61 n. 2 c.p.) non è automaticamente assorbita nel reato di rapina impropria: se la violenza supera la soglia delle percosse e si concretizza in un autonomo reato di lesioni, l'aggravante può essere applicata collegando teleologicamente reato- mezzo e reato-fine
- La valutazione della misura delle attenuanti generiche e della loro combinazione con altre circostanze (es. artt. 62 e 62-bis c.p.) è rimessa al giudice di merito; in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà la Cassazione non riesamina tale valutazione
- Per far valere l'assorbimento di un'aggravante o l'erronea quantificazione di una diminuzione di pena è necessario dimostrare che la Corte di merito ha travalicato i limiti della valutazione critica o abbia motivato in modo ovviamente illogico o contraddittorio
- Fatti concreti che dimostrino una violenza 'trasmodante' (es. continuazione della violenza dopo la sottrazione, uso dell'auto per cagionare caduta della persona offesa, lesioni conseguenti) sono decisivi per qualificare la condotta e legittimare l'applicazione dell'aggravante
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, è normale la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
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