Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17964/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la riforma della sentenza di primo grado operata dalla Corte d'Appello, deducendo: (1) violazione di legge per la ritenuta applicazione della circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61 n. 2 c.p.) in relazione alle lesioni personali, sostenendo che tale aggravante sarebbe assorbita nel delitto di rapina impropria per effetto del principio di specialità; (2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 bis c.p., lamentando la valutazione della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche e la presunta duplicazione con la attenuante riconosciuta ex art. 62 n. 6 c.p. (giovane età/incensuratezza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale: la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61 n. 2 c.p.) non è automaticamente assorbita nella rapina impropria quando la violenza trasmoda oltre la soglia delle percosse e integra un autonomo reato di lesioni; i fatti — tra cui la brusca sterzata dell'auto che ha fatto cadere la persona offesa — dimostravano tale trasmodamento e la sussistenza dell'aggravante, con conseguente procedibilità d'ufficio per le lesioni. Sul secondo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché attiene alla valutazione discrezionale delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di merito, motivazione ritenuta congrua e non sindacabile in Cassazione. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 2 c.p.

    La circostanza aggravante del nesso teleologico può trovare applicazione anche quando coesistono rapina impropria e lesioni, ove la violenza superi la soglia delle percosse e costituisca un reato autonomo collegato teleologicamente al reato- mezzo

  • art. 62 c.p. (n. 6)

    La circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 (es. giovane età) è valutata dal giudice di merito nella misura e nel contesto complessivo delle attenuanti; la sua riconoscenza non impedisce per principio una autonoma valutazione delle generiche

  • art. 62-bis c.p.

    La contestazione relativa alla quantificazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche attiene alla discrezionalità del giudice di merito e, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità

  • art. 15 c.p.

    Riferimento sistematico: la coesistenza di più reati non è incompatibile con il principio di non contraddizione delle fattispecie quando sussista rapporto finalistico e autonomia delle risultanti figure di reato

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Norme processuali invocate dai ricorrenti per censurare violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte le applica per valutare l'ammissibilità e il merito dei motivi di cassazione

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per attestare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto

Massime di principio

  • La circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61 n. 2 c.p.) non è automaticamente assorbita nel reato di rapina impropria: se la violenza supera la soglia delle percosse e si concretizza in un autonomo reato di lesioni, l'aggravante può essere applicata collegando teleologicamente reato- mezzo e reato-fine
  • La valutazione della misura delle attenuanti generiche e della loro combinazione con altre circostanze (es. artt. 62 e 62-bis c.p.) è rimessa al giudice di merito; in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà la Cassazione non riesamina tale valutazione
  • Per far valere l'assorbimento di un'aggravante o l'erronea quantificazione di una diminuzione di pena è necessario dimostrare che la Corte di merito ha travalicato i limiti della valutazione critica o abbia motivato in modo ovviamente illogico o contraddittorio
  • Fatti concreti che dimostrino una violenza 'trasmodante' (es. continuazione della violenza dopo la sottrazione, uso dell'auto per cagionare caduta della persona offesa, lesioni conseguenti) sono decisivi per qualificare la condotta e legittimare l'applicazione dell'aggravante
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, è normale la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.