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Sentenza

Sentenza del 28/02/2022 n. 930 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Inammissibilità - Specificità dei motivi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sull'ammissibilità in sede d'appello di documenti non prodotti in primo grado. Si discuteva se la produzione di documenti nuovi in appello sia vietata quando tali documenti erano già esistenti al momento del primo grado, e se la parte non costituitasi nel primo grado possa comunque introdurre documenti in secondo grado. La questione interessa l'interpretazione dell'art. 58, co. 2, d.lgs. 546/92 e la delimitazione del divieto di nuove prove rispetto a quelle già acquisite in primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 58, co. 2, d.lgs. 546/92, la produzione di documenti nuovi in appello è ammessa. Il divieto riguarda l'apporto di prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di merito, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio. Ne consegue che documenti anteriori al primo grado possono essere liberamente prodotti in appello se non erano stati acquisiti prima e che la mancata costituzione della parte nel primo grado non costituisce ostacolo alla produzione in appello; la contumacia non equivale a una rinuncia alla possibilità di partecipare pienamente al giudizio di secondo grado. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 3615/19; 29087/18; 21059/07; 12088/11) è confermata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992 art. 58, co. 2

    L'art. 58, co. 2, viene interpretato nel senso che non vieta la produzione in appello di documenti non acquisiti in primo grado, purché non si tratti di prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite salvo che la parte dimostri l'impossibilità di fornirle prima. Consente quindi produzione anche di documenti preesistenti e anche per la parte non costituita in primo grado.

Massime di principio

  • In appello è ammessa la produzione di documenti nuovi, anche se materiali o preesistenti al giudizio di primo grado, salvo il divieto generale di introdurre prove ulteriori rispetto a quelle acquisite in primo grado.
  • La parte che intende produrre documenti in appello dovrebbe spiegare i motivi per cui non li ha potuti fornire nel primo grado, per evitare l'esclusione per inammissibilità.
  • La mancata costituzione nel primo grado non impedisce alla parte di esercitare pienamente la difesa in appello e di produrre documenti; la contumacia non equivale a rinuncia preventiva alla prova.
  • Il giudice d'appello valuta l'ammissibilità e la rilevanza dei documenti prodotti in base ai limiti posti dall'art. 58 e alla necessità di non trasformare l'appello in un nuovo primo grado probatorio.
  • In situazioni analoghe, è buona prassi motivare tempestivamente la tardiva produzione (ad es. per nuova scoperta del documento o impossibilità oggettiva antecedente) e collegare i documenti ai punti specifici del motivo di impugnazione.
  • Se la nuova documentazione introduce fatti o questioni sostanzialmente nuovi, il giudice può delimitare l'istruttoria o valutare l'eventuale pregiudizio della controparte nel rispetto del principio del contraddittorio.

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