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Sentenza

Sentenza n. 1332/2026 - Torino, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza n. 216/2025, pubblicata il 4/04/2025, resa dal Tribunale di Asti, in funzione del Giudice del lavoro, notificata con formula esecutiva il 24.09.2025 e passata in giudicato così come certificato da dalla cancelleria del Tribunale di Asti il 25 marzo 2026;

Giustizia amministrativa202600575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, passata in giudicato, recante la condanna al pagamento di somme in favore della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 216/2025 del Tribunale di Asti, resa in funzione di giudice del lavoro, notificata al Ministero con formula esecutiva e passata in giudicato. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l'omessa esecuzione del giudicato. Il TAR ha verificato la conformità della copia esecutiva, la regolare notificazione mediante PEC presso il domicilio reale del Ministero e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti di rito e di merito: il titolo giudiziale era esecutivo e passato in giudicato, era stato regolarmente notificato all'Amministrazione e il termine per l'adempimento era decorso senza pagamento. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Asti e di pagare le somme ivi liquidate, maggiorate degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese legali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Ha giustificato la dimidiazione dei parametri per la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato recante una condanna pecuniaria, dopo la regolare notificazione del titolo e il decorso infruttuoso del termine previsto dalla legge, legittima l'accoglimento del giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare il pagamento delle somme liquidate nel titolo, maggiorate degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo, fissando un termine per l'adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia dell'amministrazione, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione entro un ulteriore termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il compenso commissariale può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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