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Sentenza

Sentenza del 04/10/2023 n. 28028 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente deduceva due censure principali: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31/12/1992 n.546 (artt. 22 e 53) perché la CTR aveva ammesso l'appello del Comune pur non avendo quest'ultimo depositato la ricevuta di spedizione della raccomandata (elemento necessario, secondo il ricorrente, per verificare la tempestività della costituzione in giudizio e quindi l'ammissibilità dell'impugnazione); 2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.261/1999 (artt. 1, 4 e 5) e insufficiente motivazione, perché la CTR, pur avendo qualificato come inesistente la notificazione degli avvisi impositivi tramite agenzia postale privata priva di titolo abilitativo, ha ritenuto che tale vizio non determinasse automaticamente la nullità degli atti impositivi quando fosse provata la conoscenza degli stessi da parte del contribuente entro il termine di decadenza, essendo state proposte tempestive opposizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite: sentenze nn. 13452/2017, 13453/2017; n.299/2020; Cass. n.17198/2011) confermando che: il termine per la costituzione nel processo tributario decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario; l'avviso di ricevimento può surrogare la ricevuta di spedizione se la data di spedizione è asseverata dall'ufficio postale con timbro meccanografico o se la ricezione è certificata dall'agente postale entro il termine di decadenza; la notificazione eseguita da operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla (non inesistente) e la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo con la costituzione della controparte, ma l'operatore privo di titolo non può attestare con certezza pubblica la data di consegna. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente valutato che il Comune aveva depositato elementi che attestavano la consegna del gravame e che il contribuente aveva avuto conoscenza degli atti e aveva proposto tempestive opposizioni; pertanto le censure del ricorrente sono infondate. Non si pronuncia sulle spese; la Corte ha altresì disposto l'eventuale ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi del DPR 115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 21 (termine di 60 giorni per impugnare gli atti amministrativi tributari), artt. 22, 23, 53

    Regolano termini e modalità di impugnazione e costituzione in giudizio nel processo tributario; la Corte ha detto che, ai fini della costituzione, il termine decorre dalla ricezione del plico e non dalla sola data di spedizione, e che l'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione a certe condizioni.

  • D.Lgs. n. 261 del 1999

    Regolamenta il servizio postale e i titoli abilitativi degli operatori; la Corte ha ritenuto che la notificazione effettuata da operatore privato privo di licenza sia nulla (mancanza di poteri certificativi) e dunque suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ma non idonea a garantire la certezza della data di consegna se l'operatore è privo di titolo.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (motivi di ricorso per cassazione); art. 327 c.p.c. (termine di proposizione dell'appello, nel testo ratione temporis applicabile)

    Gli artt. citati indicano i motivi di impugnazione in cassazione e la disciplina dei termini processuali; la Corte ha ritenuto infondate le censure basate su presunta violazione di tali norme, alla luce della giurisprudenza interpretativa.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1-quater (testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto che sussistono i presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per le notificazioni effettuate tramite servizio postale universale (Poste) il termine processuale decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario; la data di spedizione non è di per sé il termine di decorrenza.
  • L'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione ai fini della prova della tempestività dell'impugnazione solo se la data di spedizione è asseverata dall'ufficio postale con timbro meccanografico o se l'agente postale certifica la ricezione entro il termine di decadenza; la mera annotazione manuale della data non basta.
  • La notificazione eseguita da operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla (mancanza di poteri certificativi) ma può essere sanata per raggiungimento dello scopo dalla costituzione della parte avversaria; tuttavia tale sanatoria non conferisce certezza legale alla data di consegna imputata all'operatore privo di titolo.
  • Se il destinatario dimostra di aver effettivamente conosciuto l'atto entro il termine di decadenza (ad es. proponendo tempestive opposizioni), l'azione impositiva non viene automaticamente annullata per vizi formali della notificazione; la conoscenza e la tempestività delle impugnazioni sono elementi decisivi.
  • In mancanza di documentazione formale (ricevuta di spedizione), il giudice può valutare la tempestività anche in base ad altri elementi probatori (data di arrivo in segreteria, data indicata nell'avviso di ricevimento adeguatamente certificato, attestazioni di conoscenza dell'atto), coerentemente con i principi di certezza pubblica che presidiano le notificazioni.

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