Sentenza n. 13164/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del DM del Ministero dell'Interno del 18.02.22, notificato il 4.03.22, di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2017 domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza valorizzando il parere sfavorevole della Questura, fondato su una notizia di reato del 2018 per maltrattamenti in famiglia e sull'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare emessa dal GIP. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, il richiedente non aveva presentato osservazioni. Con il ricorso sono stati dedotti l'erronea valutazione della notizia di reato e della condotta, il difetto di motivazione, l'irragionevolezza, l'omessa considerazione dell'attività lavorativa svolta per sedici anni, dell'integrazione sociale e della mancata integrazione nella comunità nazionale, nonché l'errato bilanciamento tra interesse del richiedente e interesse pubblico. Il ricorrente non ha tuttavia illustrato né nel procedimento né in giudizio le concrete circostanze fattuali sottostanti al procedimento penale e alla misura cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, prevista come facoltà dall'art. 9, comma 1, l. 91/1992, è espressione di un'amplissima discrezionalità amministrativa, volta a valutare il definitivo e stabile inserimento dell'istante nella comunità nazionale. La valutazione può considerare, anche in chiave prognostica e indiziaria, la condotta del richiedente, l'integrazione sociale, le condizioni lavorative, economiche e familiari e l'assenza di elementi incompatibili con la sicurezza, la convivenza civile e i valori dello Stato. Il sindacato giudiziale è estrinseco e limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della scelta amministrativa. Nel caso concreto, la notizia di reato per maltrattamenti in famiglia e l'ordinanza di allontanamento, intervenute dopo la presentazione della domanda, costituivano elementi idonei a fondare una valutazione negativa sull'adeguatezza del richiedente a un stabile inserimento nella comunità nazionale. Il ricorrente, non avendo rappresentato le concrete vicende fattuali, non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare illogicità, irrazionalità o ingiustizia manifesta dell'atto. Il TAR ha precisato che resta possibile presentare una nuova domanda, che potrà essere rivalutata considerando il tempo trascorso e l'eventuale ulteriore integrazione sociale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza “può” essere concessa
La disposizione attribuisce all'amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale, diretto a valutare l'effettivo e stabile inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito al richiedente di presentare osservazioni, che non sono state depositate nel termine assegnato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, poiché l'art. 9, comma 1, l. 91/1992 prevede che la cittadinanza “può” essere concessa; l'amministrazione deve valutare se l'interesse individuale del richiedente sia compatibile con l'interesse pubblico al suo stabile inserimento nella comunità nazionale.
- Nel procedimento di naturalizzazione l'amministrazione può svolgere una valutazione complessiva e prognostica dell'integrazione del richiedente, considerando anche elementi indiziari relativi alla condotta, alle condizioni lavorative, economiche e familiari, alla sicurezza, alla convivenza civile e al rispetto dei valori identitari dello Stato.
- Quando esercita tale potere altamente discrezionale, l'amministrazione è soggetta a un sindacato giudiziale estrinseco, limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa nel merito dell'idoneità alla naturalizzazione.
- Elementi penali o para-penali relativi a condotte successive alla presentazione della domanda possono essere valutati nel procedimento di naturalizzazione, anche se la valutazione amministrativa non coincide con l'accertamento della responsabilità penale, poiché rilevano le concrete condotte e la loro incidenza prognostica sull'inserimento nella comunità nazionale.
- Chi contesta il diniego di naturalizzazione deve allegare e dimostrare le concrete circostanze fattuali sottostanti agli elementi valorizzati dall'amministrazione; la mancata rappresentazione, nel procedimento e in giudizio, delle vicende che hanno originato il pregiudizio impedisce di dimostrare l'illogicità, l'irragionevolezza o l'ingiustizia manifesta della valutazione negativa.
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