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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11340/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società in liquidazione e in concordato preventivo aveva convenuto davanti al Tribunale di Firenze sette istituti di credito, chiedendo il risarcimento dei danni da concessione abusiva di credito in relazione a un accordo di ristrutturazione stipulato il 30 novembre 2011. Sosteneva che le banche le avessero consentito di aumentare l’indebitamento nonostante fossero già stati violati i parametri finanziari dell’accordo, quantificando il danno in euro 34.629.055,44, pari all’aggravamento del dissesto, o, in subordine, in euro 4.070.000. Le banche avevano eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva del liquidatore e contestato nel merito la domanda. Dopo che l’attrice formulò nuove domande all’udienza del 23 marzo 2016, il Tribunale, con ordinanza dell’8 marzo 2017, ritenne necessario affrontare preliminarmente il riparto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa. Con ordinanza del 27 luglio 2017, comunicata il 2 agosto 2017, il Tribunale di Firenze dichiarò la propria incompetenza per materia e indicò come competente la sezione specializzata in materia di impresa dello stesso Tribunale, compensando le spese. Sei banche proposero regolamento necessario di competenza, deducendo: (1) la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 3, perché il rilievo d’ufficio dell’incompetenza sarebbe stato tardivo, essendo intervenuto dopo l’udienza di prima comparizione, e perché il Tribunale non aveva esaminato la relativa eccezione; (2) la nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità delle nuove domande, e la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5, sostenendo che la competenza della sezione specializzata era stata affermata sulla base di una domanda nuova, proposta fuori dai casi consentiti. Le ricorrenti sostenevano inoltre che il provvedimento, avendo formalmente declinato la competenza dopo la precisazione delle conclusioni e regolato le spese, fosse impugnabile con regolamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e ha compensato le spese del giudizio. Ha ritenuto decisivo il principio, affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 19882 del 2019, secondo cui il riparto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa appartenenti allo stesso ufficio giudiziario non integra una questione di competenza in senso tecnico, ma una ripartizione interna degli affari. La qualificazione formale data dal Tribunale al proprio provvedimento non trasforma tale riparto in una questione di competenza e non rende quindi ammissibile il regolamento. L’assegnazione del fascicolo va risolta in via amministrativa interna, secondo gli strumenti tabellari e con l’intervento del Presidente del Tribunale; una questione di competenza in senso proprio sorge invece quando la controversia è proposta davanti a un Tribunale diverso da quello presso cui è istituita la sezione specializzata. La Corte non ha esaminato nel merito le censure sulla tardività del rilievo e sull’ammissibilità delle nuove domande, perché l’inammissibilità del rimedio dipendeva dalla natura interna del riparto. Le spese sono state compensate in ragione dell’incertezza giurisprudenziale, risolta dalle Sezioni Unite dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    La questione dell’attribuzione di un procedimento alla sezione specializzata in materia di impresa o alla sezione ordinaria di un medesimo ufficio giudiziario non è una questione di competenza in senso tecnico e non la diviene in forza di un provvedimento erroneamente emesso dal Tribunale che la riteneva tale.

    Il regolamento di competenza presuppone una questione di competenza in senso tecnico; non è esperibile per contestare il riparto interno tra sezioni dello stesso ufficio, anche se il giudice abbia formalmente declinato la competenza.

  • art. 45 c.p.c.

    Deve quindi escludersi il profilarsi di una questione di competenza nel caso del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata presenti nello stesso ufficio giudiziario, mentre si profila una questione di competenza in senso proprio nel caso in cui la controversia spettante alla sezione specializzata sia stata promossa davanti a un Tribunale diverso da quello ove è istituita la sezione specializzata.

    Il conflitto di competenza e gli strumenti connessi al riparto della competenza non riguardano l’assegnazione tra sezioni appartenenti al medesimo Tribunale; il problema diventa di competenza quando la controversia è introdotta davanti a un Tribunale diverso da quello sede della sezione specializzata.

  • art. 50 quater c.p.c.

    La parte interessata può cioè far valere, quale vizio autonomo della pronuncia, che ai sensi dell’art. 50 quater c.p.c., non attiene alla costituzione del giudice, il solo fatto che la controversia sia stata decisa dal giudice monocratico anzichè collegiale, con le conseguenze indicate nella pronuncia n. 28040 del 25/11/2008 delle Sezioni Unite e nelle successive decisioni, rese a sezione semplice, del 18/6/2014, n. 13907 e del 20/6/2018, n. 16186.

    La violazione del riparto interno non costituisce di per sé un vizio di costituzione del giudice; può essere fatto valere autonomamente il diverso vizio derivante dalla decisione della controversia da parte del giudice monocratico anziché collegiale.

  • art. 161 c.p.c., comma 1

    La parte interessata può cioè far valere, quale vizio autonomo della pronuncia, che ai sensi dell’art. 50 quater c.p.c., non attiene alla costituzione del giudice, il solo fatto che la controversia sia stata decisa dal giudice monocratico anzichè collegiale, con le conseguenze indicate nella pronuncia n. 28040 del 25/11/2008 delle Sezioni Unite e nelle successive decisioni, rese a sezione semplice, del 18/6/2014, n. 13907 e del 20/6/2018, n. 16186.

    La Corte richiama la disciplina dell’art. 161, comma 1, in relazione al vizio derivante dalla decisione in composizione monocratica anziché collegiale, distinguendolo dalla mera errata assegnazione interna alla sezione ordinaria o specializzata.

Massime di principio

  • Il riparto degli affari tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa appartenenti allo stesso ufficio giudiziario è una questione di organizzazione interna e non di competenza in senso tecnico; la relativa assegnazione va risolta con gli strumenti amministrativi interni, non mediante regolamento di competenza.
  • La qualificazione formale del provvedimento come declinatoria di competenza non rende ammissibile il regolamento quando la questione sostanziale riguarda soltanto la distribuzione del fascicolo tra sezioni del medesimo Tribunale.
  • Il riparto integra una questione di competenza in senso proprio quando la controversia spettante alla sezione specializzata è stata proposta davanti a un Tribunale diverso da quello presso cui tale sezione è istituita.
  • La violazione del riparto interno tra sezione ordinaria e sezione specializzata non costituisce, di per sé, un vizio di costituzione del giudice; resta autonomamente deducibile il vizio della decisione resa in composizione monocratica anziché collegiale, nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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