Sentenza n. 124/2026 - Lecce, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo Per l’annullamento - della Determina di non aggiudicazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni “Terra di Leuca” nr. 146 del Registro Generale del 07-07-2025 e nr. 23 del Registro di Settore del 07-07-2025 recante ad oggetto “AREA INTERNA SUD SALENTO - Strategia dell'Area Interna Sud Salento, approvata con D.G.R. n. 1305 del 16.07.2019 - APQ - Misura Mobilità "Sistema di Trasporto a Domanda TAD" (M1-M2-M3) - importo complessivo € 3.753.000,00 - Procedura aperta per l'appalto del "SERVIZIO DI PRENOTAZIONE, INFORMAZIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE." - DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE. (Art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 / Art. 192, comma 1, TUEL - D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) - CUP (Codice Unico di Progetto): G69F20000030003 - CIG (Codice Identificativo di Gara): B5AD414A71”, conosciuta in data 9.07.2025 a seguito della sua pubblicazione sul portale di gara avvenuta; - della comunicazione del 09.07.2025 della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni “Terra di Leuca” di non aggiudicazione della procedura di gara CIG: B5AD414A71; - del, si opus e in parte qua, Bando della gara CIG B5AD414A71 avente a oggetto “Procedura aperta per l’appalto del “servizio di prenotazione, informazione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale” del 17.02.2025; - del, si opus e in parte qua, Disciplinare della gara CIG B5AD414A71 del 17.02.2025; - del, si opus e in parte qua, Capitolato tecnico della gara CIG B5AD414A71 del 17.02.2025; - dei Verbali delle sedute della gara CIG B5AD414A71 n. 3 del 16.05.2025, n. 4 del 28.05.2025, n. 5 del 09.06.2025, n. 6 del 13.06.2025, conosciuti a seguito della loro pubblicazione sul portale di gara avvenuta in data 9.07.2025; - della Nota della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni “Terra di Leuca” trasmessa a Lucian S.r.l. in data 23.07.2025, recante ad oggetto “Riscontro VS nota pervenuta al protocollo dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca n° 1781 del 16-07-2025 - Richiesta di revisione in autotutela della decisione relativa al bando di gara AREA INTERNA SUD SALENTO - Strategia dell'Area Interna Sud Salento, approvata con D.G.R. n. 1305 del 16.07.2019 - APQ - Misura Mobilità "Sistema di Trasporto a Domanda TAD" (M1-M2-M3) PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DI PRENOTAZIONE, INFORMAZIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” CUP: G69F20000030003 - CIG: B5AD414A71”, ivi inclusa la ‘SINTESI DELL’ISTRUTTORIA DELL’OFFERTA TECNICA DI [NOME OPERATORE]’ redatta dalla Commissione, ivi richiamata ma non allegata né altrimenti nota; - della Determina a contrarre adottata dall’ Unione dei Comuni "Terra di Leuca" n. 167/RG del 28/07/2025, ancorché ad oggi non nota; - del Bando della nuova gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni “Terra di Leuca” CIG B7CFFD171E avente a oggetto “Procedura aperta per l’appalto del “servizio di prenotazione, informazione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale” del 29.07.2025; - del Disciplinare della nuova gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni “Terra di Leuca” CIG B7CFFD171E del 29.07.2025; - di tutti gli atti relativi alla gara CIG B5AD414A71 e alla gara CIG B7CFFD171E e quelli adottati in ordine alla procedura, ancorché non ancora pubblicati e resi noti sul portale dell’Amministrazione, ivi espressamente inclusi: gli atti di indizione, i verbali delle sedute di gara, i verbali della Commissione giudicatrice e la relativa nomina, le verifiche delle offerte, le determinazioni di approvazione (o gli atti di approvazione comunque denominati), nonché tutti gli atti, gli elaborati ed i documenti allegati ai medesimi; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto E per la condanna della Stazione Appaltante a: - riammettere la Ricorrente alla procedura di gara CIG B5AD414A71; - valutare l’offerta tecnica e l’offerta economica della Ricorrente nella gara di cui sopra; - aggiudicare alla Ricorrente la gara di cui sopra CIG B5AD414A71; Nonché per l’accertamento e la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla Ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, in forma specifica mediante l’aggiudicazione della gara, manifestando sin d’ora la propria disponibilità al subentro, o, in subordine, per equivalente da quantificarsi, eventualmente in via equitativa, anche in corso di causa Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Lucian s.r.l. il 21/10/2025 Per l’annullamento - della “Sintesi dell’istruttoria dell’Offerta Lucian” recante la data del “3 giugno 2025”, sottoscritta dalla Commissione Giudicatrice nominata nella gara bandita dall’Unione dei Comuni Terre di Leuca, CIG: B5AD414A71, il 19 e 20 giugno 2025 e conosciuta in data 22.09.2025 a seguito di deposito in giudizio da parte dell’Amministrazione; - ove occorrer possa, del “Riepilogo elementi minimi e opzionali da specificare nella offerta tecnica” allegato agli atti della gara CIG: B5AD414A71; - ove occorrere possa, della “Scheda tecnica allegata al Capitolato tecnico” della gara CIGB5AD414A71; - di tutti gli atti relativi alla gara CIG B5AD414A71 e alla gara CIG B7CFFD171E e quelli adottati in ordine alla procedura, ancorché non ancora pubblicati e resi noti sul portale 2 dell’Amministrazione, ivi espressamente inclusi: gli atti di indizione, i verbali delle sedute di gara, i verbali della Commissione giudicatrice e la relativa nomina, le verifiche delle offerte, le determinazioni di approvazione (o gli atti di approvazione comunque denominati), nonché tutti gli atti, gli elaborati ed i documenti allegati ai medesimi; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, da intendersi qui richiamati, di cui ad ogni buon conto si rinnova l’impugnazione e sono qui censurati anche per ulteriori vizi emersi a seguito delle produzioni difensive dell’Unione dei Comuni depositate il 22.09.2025. Per la condanna della Stazione Appaltante a: - riammettere la Ricorrente alla procedura di gara CIG B5AD414A71; - valutare l’offerta tecnica e l’offerta economica della Ricorrente nella gara di cui sopra; - aggiudicare alla Ricorrente la gara di cui sopra CIG B5AD414A71; Nonché per l’accertamento e la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla Ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, in forma specifica mediante l’aggiudicazione della gara, manifestando sin d’ora la propria disponibilità al subentro, o, in subordine, per equivalente da quantificarsi, eventualmente in via equitativa, anche in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara CIG B5AD414A71, determina di non aggiudicazione e atti della successiva gara CIG B7CFFD171E
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla gara per il servizio di prenotazione, informazione e monitoraggio del trasporto pubblico locale, nonché la determina di non aggiudicazione e la successiva indizione di una nuova procedura. Ha dedotto violazione del d.lgs. n. 36/2023, della l. n. 241/1990 e degli artt. 14, 16 e 18 del disciplinare, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà, travisamento, violazione dei principi di trasparenza, buona fede, leale collaborazione, proporzionalità, autovincolo ed equivalenza. In particolare, ha sostenuto che l’art. 16, lett. b), del disciplinare non imponesse, a pena di esclusione, la disponibilità sia di una demo web sia di una distinta app per smartphone, ritenendo sufficiente una web app accessibile da dispositivi mobili. Ha inoltre contestato le risultanze della sintesi dell’istruttoria tecnica, le discrepanze nelle date del documento, il mancato riesame in autotutela e il mancato ricorso al soccorso istruttorio. Con motivi aggiunti ha censurato direttamente la sintesi dell’istruttoria dell’offerta tecnica e rinnovato le contestazioni contro gli atti della prima e della nuova gara, chiedendo la riammissione, la valutazione dell’offerta, l’aggiudicazione e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, le impugnazioni rivolte contro il bando della nuova gara CIG B7CFFD171E, poiché le relative clausole non erano immediatamente lesive o escludenti. Ha invece respinto nel merito il ricorso e i motivi aggiunti concernenti la prima gara. Il disciplinare richiedeva espressamente, a pena di esclusione, una demo della piattaforma accessibile mediante web e tramite app per smartphone; la congiunzione “e” imponeva quindi la compresenza dei due distinti canali di accesso. La ricorrente non aveva contestato l’indisponibilità della demo app, ma soltanto sostenuto l’equivalenza funzionale della web app: tale interpretazione non era compatibile con il chiaro tenore letterale della lex specialis. La verifica preliminare di completezza documentale non impediva alla stazione appaltante di controllare successivamente la conformità dell’offerta ai requisiti tecnici minimi. Le contestazioni contro la sintesi istruttoria sono state ritenute in parte dirette contro un atto interno non autonomamente lesivo e comunque generiche e non provate. Le discrasie cronologiche del documento non incidevano sulla validità sostanziale degli atti di gara, né risultavano contestate nelle forme idonee le dichiarazioni della Commissione. Il soccorso istruttorio non era applicabile, perché la mancata disponibilità della demo app riguardava il contenuto tecnico dell’offerta e non una carenza documentale sanabile. La legittimità dell’esclusione ha comportato anche l’infondatezza delle censure derivate contro la nuova gara e il rigetto della domanda risarcitoria. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura è stata indetta come procedura aperta secondo le modalità previste dalla disposizione.
art. 16, lett. b), del disciplinare di gara
una demo della piattaforma riferita ad una o più simulazioni di utilizzo similari a quelle previste dal bando mediante accesso web e tramite app per smartphone (le credenziali di accesso dovranno essere specificate nella relazione tecnica)
La clausola, prevista a pena di esclusione, imponeva la disponibilità della demo sia mediante accesso web sia tramite app per smartphone; una web app non era equiparabile, secondo il giudice, alla distinta app richiesta dalla lex specialis.
art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023
Richiamato nella determina di non aggiudicazione, senza costituire il principale parametro della decisione.
art. 192, comma 1, d.lgs. 267/2000
Richiamato nella determina di non aggiudicazione, senza costituire il principale parametro della decisione.
art. 74 c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale norma processuale applicabile alla decisione.
art. 120 c.p.a.
Richiamato in relazione al rito applicabile alle controversie sulle procedure di affidamento.
Massime di principio
- Nell'interpretazione della lex specialis di gara deve privilegiarsi il dato letterale, soprattutto quando esso individua con chiarezza requisiti tecnici previsti a pena di esclusione; non è consentita un'interpretazione alternativa fondata sull'equivalenza funzionale quando essa contraddice il significato obiettivo della clausola.
- Quando il disciplinare richiede, a pena di esclusione, che una demo o un prodotto sia accessibile mediante due distinti canali tecnologici, web e app per smartphone, la disponibilità soltanto di una web app non soddisfa il requisito se la lex specialis non contempla espressamente tale soluzione alternativa.
- La verifica preliminare della completezza documentale non preclude alla stazione appaltante l'accertamento successivo della conformità sostanziale dell'offerta ai requisiti tecnici minimi previsti dalla lex specialis.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare il contenuto tecnico dell'offerta, né per acquisire ex post una caratteristica tecnica minima mancante e prevista a pena di esclusione.
- Un atto interno o endoprocedimentale, quale una sintesi dell'istruttoria tecnica, non è autonomamente impugnabile quando la sua portata lesiva si manifesta soltanto attraverso il provvedimento finale che ne recepisce le risultanze; le relative contestazioni devono inoltre essere specifiche e supportate da adeguata prova.
- L'impugnazione di un nuovo bando è inammissibile per difetto di interesse quando le clausole contestate non hanno carattere immediatamente lesivo o escludente.
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