Sentenza n. 2104/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 4966/2025 del 20 giugno 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, deducendo il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione della sentenza n. 4966/2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro. Ha chiesto di ordinare al Ministero l'esecuzione del giudicato entro un termine, di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta e di applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel ricorso era indicata, per errore materiale riconoscibile, la sentenza n. 4482/2024 anziché quella n. 4966/2025; tuttavia, la sentenza corretta e la certificazione del suo passaggio in giudicato erano state allegate. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. L'errore materiale nell'indicazione degli estremi della sentenza non ha impedito l'identificazione del giudicato, risultando correttamente allegata la sentenza n. 4966/2025 con la certificazione del passaggio in giudicato. Il Ministero è stato ordinato di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, cui spetta provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata inoltre applicata una penalità di mora, calcolata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, oltre agli eventuali interessi già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termina con l'adempimento spontaneo del giudicato anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta, ed è soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la fissazione di misure coercitive e della penalità di mora, da determinare secondo il criterio della non manifesta iniquità.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora svolge una funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'erronea indicazione degli estremi del giudicato non determina l'inammissibilità della domanda quando l'errore è riconoscibile e il provvedimento da eseguire è comunque identificabile attraverso gli atti allegati, inclusa la sentenza corretta e la certificazione del passaggio in giudicato.
- In caso di mancata esecuzione di un giudicato di condanna da parte di un'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per provvedere e nominare, per l'eventuale successiva inerzia, un commissario ad acta appartenente alla struttura amministrativa competente, con facoltà di delega nei limiti indicati nel provvedimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, quando tale misura sia funzionale a stimolare l'adempimento e a garantire l'effettività della tutela senza trasformarsi in un'indebita locupletazione.
- La penalità di mora decorre, secondo quanto stabilito dal giudice, dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, termina con l'adempimento spontaneo del giudicato anche se il commissario ad acta è già insediato, e deve essere assoggettata a un tetto massimo non manifestamente iniquo, individuato nella fattispecie nel 10% dell'importo dovuto.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato, configurandosi una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione titolare e commissario incaricato dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →