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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26139/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva dichiarato estinto per prescrizione il delitto di bancarotta semplice documentale (capo a2) nei confronti di Brunato e confermato le restanti condanne per entrambi. A Brunato è contestata la bancarotta fraudolenta documentale aggravata (art. 219 legge fall.) in qualità di presunto amministratore di fatto della Ton Arreda s.r.l., per sottrazione/distruzione di libri e scritture contabili e omissione di istanza di fallimento. A Carraretto è contestata la medesima fattispecie aggravata (art. 219 legge fall.) in quanto socio accomandatario della Ton s.a.s., per omissione dei doveri di conservazione delle scritture. I ricorsi censurano vizi di motivazione: per Brunato si contesta l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto senza adeguata istruttoria, la mancanza di prove sulla sottrazione/distruzione dei documenti, la non considerazione della contabilità informatica/server, il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 217 legge fall., il rifiuto della perizia, errori sulla ricostruzione del debito e sulla determinazione della pena. Per Carraretto si contesta la responsabilità nonostante fosse una "testa di legno", la mancanza di prova della consapevolezza dello stato dei documenti, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi motivi di entrambi i ricorrenti (vizi di motivazione) e ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai profili per i quali la motivazione era insufficiente: in particolare ha ritenuto che la Corte d'appello non ha adeguatamente dimostrato, con elementi fattuali idonei e specifici, la qualifica di amministratore di fatto attribuita a Brunato né la consapevolezza di Carraretto circa lo stato della documentazione contabile. La sentenza è annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo esame e motivazione sui punti indicati. Le ulteriori censure sono assorbite dalla decisione sui primi motivi.

Norme richiamate

  • art. 219 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)

    La norma è stata invocata per l'aggravamento della fattispecie di bancarotta documentale: la decisione esamina la necessità di provare l'elemento soggettivo (finalità di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto) e la sottrazione/distruzione delle scritture contabili.

  • art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)

    Richiamata in prospettiva di possibile riqualificazione quando manchi prova del dolo specifico: la Corte segnala che, se assente la prova della volontà di impedire la ricostruzione, la fattispecie potrebbe essere diversa.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, in base alla quale sono stati proposti i ricorsi.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato dalla difesa di Carraretto come possibile causa di non applicazione o attenuazione della responsabilità quando la partecipazione colposa o il grado di responsabilità è minimo; la Corte ha fatto rilevare la necessità che il giudice motivi adeguatamente sull'applicabilità dell'istituto.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'omessa informazione all'imputato sulla possibilità di richiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità; la difesa ne ha lamentato la violazione.

Massime di principio

  • Per riconoscere la figura dell'amministratore di fatto occorrono indicatori concreti e specifici: partecipazione diretta e continuativa alla gestione, riconoscimento da parte di dipendenti/terzi, interventi sulle strategie societarie e funzioni direttive non limitate a meri atti formali.
  • La prova della sottrazione o distruzione delle scritture contabili richiede elementi probatori chiari; la sola asserzione della mancanza di documenti non è sufficiente se non è dimostrata la volontà di impedire la ricostruzione contabile.
  • Per l'amministratore formale (anche se 'testa di legno') è necessario dimostrare la consapevolezza effettiva dello stato della documentazione per configurare il dolo richiesto dalla bancarotta fraudolenta documentale; in assenza di tale consapevolezza può essere valutata la fattispecie di cui all'art. 217.
  • Il giudice d'appello deve dare una motivazione specifica e basata su elementi fattuali idonei quando confida su dichiarazioni testimoniali per attribuire ruoli gestori o consapevolezze; argomentazioni generiche o non documentate determinano vizio di motivazione.
  • Se in sede istruttoria è probabile l'esistenza di documentazione informatica (server, software contabile), il rigetto di indagini tecniche o perizie va motivato; l'assenza di attività di accertamento può incidere sulla valutazione della prova.
  • Quando una parte della condanna si estingue per prescrizione, il giudice deve rideterminare la pena complessiva e motivare l'eventuale mantenimento delle restanti sanzioni.

Testo integrale

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