Cassazione Civile, Ordinanza n. 25122/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall’imprenditore per il pagamento di somme asseritamente dovute dal Comune per lavori di disostruzione ed espurgo della rete fognaria. Il Comune propose opposizione deducendo, tra l’altro, la mancanza di un valido contratto scritto ad substantiam, l’inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa e l’irrilevanza della pretesa derivante da atti transattivi e da delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio. Il Tribunale accolse l’opposizione, dichiarando la litispendenza e l’inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. in via surrogatoria. La Corte d’appello escluse la litispendenza ma confermò il rigetto della domanda, ritenendo inammissibile l’azione ex art. 2041 c.c. per difetto di un’esplicita delibera di riconoscimento a posteriori dell’arricchimento e inammissibile la pretesa surrogatoria. In Cassazione il ricorrente articolò tre motivi: (1) violazione degli artt. 1218, 1418, 1424 c.c. e delle norme sulla contabilità pubblica, assumendo che le transazioni avessero novato il rapporto e fondato la pretesa contrattuale; (2) violazione degli artt. 2041, 2042 c.c. e degli artt. 191 e 194 TUEL, sostenendo che la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio consentisse l’azione di indebito arricchimento; (3) violazione degli artt. 2041 e 2900 c.c. e delle norme processuali, deducendo l’ammissibilità dell’azione surrogatoria di arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le doglianze su artt. 115 e 116 c.p.c. non erano prospettate nei termini consentiti e perché non risultava che le transazioni fossero state invocate come valida rinnovazione di un contratto nullo. Ha respinto il secondo motivo affermando che la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, oltre a essere stata revocata, non vale come ricognizione postuma idonea a sanare la mancanza del contratto scritto o a mutare la disciplina sulla conclusione dei contratti della P.A. Ha respinto anche il terzo motivo, ribadendo che l’azione di arricchimento senza causa è strutturalmente diversa dall’azione contrattuale e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, può essere proposta dal creditore opposto solo se l’opponente abbia introdotto un ulteriore tema di indagine idoneo a giustificarla, circostanza non ravvisata nella specie. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità contrattuale e l’esistenza di un rapporto negoziale valido; la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole al ricorrente perché ha escluso che vi fosse un valido contratto scritto o una valida rinnovazione del rapporto.
art. 1418 c.c.
Invocato dal ricorrente per contestare la nullità del preteso rapporto; la Corte ha escluso che le transazioni potessero sanare un contratto invalido privo di forma scritta.
art. 1424 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di conversione/riqualificazione dell’atto; la Corte non ha accolto la tesi della rinnovazione del rapporto per facta concludentia.
art. 2041 c.c.
La Corte ha ribadito che l’azione di arricchimento senza causa è azione distinta da quella contrattuale e non può essere usata per surrogare automaticamente un rapporto privo di valido titolo; inoltre, nel caso concreto mancava il presupposto per la sua proponibilità nei termini dedotti.
art. 2042 c.c.
Richiamato in connessione con l’azione di arricchimento; la Corte ne ha confermato l’assetto sussidiario rispetto alle azioni tipiche.
art. 2900 c.c.
Invocato per sostenere l’azione surrogatoria; la Corte ha escluso la proponibilità della domanda di arricchimento in via surrogatoria nei termini prospettati.
art. 191 D.Lgs. 267/2000
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un rimedio tipico verso l’amministratore/funzionario che ha ordinato la prestazione; la sentenza ne dà conto come argomento difensivo del Comune, senza accoglierlo o applicarlo direttamente, ma sullo sfondo della disciplina dei debiti fuori bilancio.
art. 194 D.Lgs. 267/2000
Richiamato in relazione al riconoscimento del debito fuori bilancio; la Corte afferma che tale delibera non costituisce ricognizione postuma idonea a sanare la nullità o l’assenza del contratto.
art. 115 c.p.c.
La Corte precisa che la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai limiti del notorio e della non contestazione.
art. 116 c.p.c.
La Corte afferma che la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce valore legale a prove che non lo hanno o disattende prove legali; non è sufficiente contestare il prudente apprezzamento delle prove.
art. 36 c.p.c.
Richiamato per escludere la proponibilità della domanda surrogatoria/richiamata dal creditore opposto oltre i limiti delle domande riconvenzionali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 112 c.p.c.
Evocato dal ricorrente in relazione alla pretesa domanda nuova; la Corte conferma i limiti processuali alla proponibilità della domanda diversa da quella originaria.
art. 184 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla domanda surrogatoria; la Corte non ne trae un esito favorevole al ricorrente.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla domanda nuova in appello; la Corte ribadisce il divieto di introdurre domande nuove al di fuori dei limiti consentiti.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state formulate deducendo violazione di legge e vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto inammissibile o infondato l’uso dei motivi per contestare l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o su elementi sottratti ai limiti del notorio e della non contestazione; non è invece consentito usare tale norma per contestare la mera valutazione comparativa delle prove.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca valore legale a prove che tale valore non hanno, o viceversa disattenda prove legali; non basta dedurre un supposto cattivo uso del prudente apprezzamento del materiale probatorio.
- La delibera di riconoscimento di un debito fuori bilancio da parte di un ente locale non sana, di per sé, l’assenza del valido contratto a monte né costituisce ricognizione postuma idonea a mutare la disciplina legale di conclusione dei contratti della pubblica amministrazione.
- L’azione di arricchimento senza causa ha natura strutturalmente autonoma rispetto all’azione contrattuale: non può essere automaticamente sostituita alla pretesa di adempimento e, nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, la sua introduzione dal creditore opposto è ammessa solo se l’opponente abbia ampliato il thema decidendum con ulteriori questioni rilevanti.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto assume, sostanzialmente, la posizione di attore, ma la proponibilità di domande diverse o ulteriori resta soggetta ai limiti processuali sulle domande nuove e riconvenzionali.
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