Sentenza n. 1277/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del decreto di rigetto della domanda di emersione -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di emersione di un rapporto di lavoro domestico
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il rigetto dell'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, relativa a un rapporto di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Il diniego era fondato sull'insufficienza della capacità economica del datore di lavoro, il cui reddito era pari a euro 22.264,61, a fronte della soglia di euro 27.000 ritenuta applicabile in presenza di un nucleo familiare composto da più persone conviventi. Con il primo motivo è stata dedotta carenza di istruttoria e omessa motivazione, per mancata valutazione delle osservazioni e della documentazione integrativa. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge, sostenendo che la disciplina non avrebbe previsto il rilievo della presenza di altre persone a carico del datore di lavoro. Con il terzo motivo sono state dedotte violazione di legge ed eccesso di potere, censurando l'interpretazione dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020 e sostenendo che la soglia applicabile fosse quella di euro 20.000, non quella di euro 27.000, in violazione anche del principio di proporzionalità. Con il quarto motivo è stata dedotta disparità di trattamento, assumendo che la Prefettura avesse accolto altre domande caratterizzate da analoghi requisiti reddituali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo congiuntamente infondati i motivi in quanto connessi. Il Collegio ha confermato l'orientamento già espresso nell'ordinanza cautelare non appellata, secondo cui il requisito reddituale previsto per la procedura di emersione è inderogabile. Per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'art. 9, comma 2, del decreto interministeriale del 27 maggio 2020 stabilisce una soglia di euro 20.000 annui quando il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito e di euro 27.000 annui quando la famiglia anagrafica è composta da più soggetti conviventi; il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. La circolare ministeriale del 17 novembre 2020 ha chiarito che la soglia di euro 27.000 si applica anche quando il datore di lavoro è l'unico percettore di reddito, purché il nucleo familiare sia composto da più soggetti conviventi. Il parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, obbligatorio e vincolante sulla capacità reddituale del datore, è stato ritenuto correttamente recepito dalla Prefettura. Il diniego è stato giudicato chiaro, motivato e conforme alla disciplina applicabile, anche perché preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi. La censura di disparità di trattamento è stata respinta in quanto meramente allegata e non provata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Disciplina la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolare, applicabile al rapporto di lavoro domestico oggetto dell'istanza.
art. 103, comma 3, lettera c), d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare
Individua la tipologia di rapporto domestico cui si riferisce l'istanza di emersione.
art. 103, comma 6, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Rinvia al decreto interministeriale del 27 maggio 2020 per la determinazione della soglia reddituale del datore di lavoro.
art. 103, comma 15, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Attribuisce all'Ispettorato Territoriale del Lavoro la competenza a esprimere il parere obbligatorio e vincolante sulla capacità reddituale del datore di lavoro.
art. 9, comma 2, decreto interministeriale 27 maggio 2020
Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilitò che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
Prevede soglie reddituali differenziate: euro 20.000 per il nucleo composto da un solo soggetto percettore di reddito ed euro 27.000 per la famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi; consente inoltre il concorso del reddito di coniuge e parenti entro il secondo grado anche non conviventi.
circolare ministeriale 17 novembre 2020
nel caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto (unico percettore di reddito) il reddito richiesto non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, nel caso, invece, di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui anche se quest’ultimo sia l’unico percettore di reddito
Chiarisce che la soglia di euro 27.000 si applica alla famiglia anagrafica composta da più conviventi anche quando il datore di lavoro è l'unico percettore di reddito.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione del lavoro domestico, il requisito della capacità reddituale del datore di lavoro è inderogabile e deve essere verificato secondo le soglie stabilite dalla disciplina attuativa.
- Per determinare la soglia reddituale applicabile, rileva la composizione della famiglia anagrafica: la soglia è di euro 20.000 annui per il nucleo composto da un solo soggetto percettore di reddito e di euro 27.000 annui per il nucleo composto da più soggetti conviventi, anche se il datore di lavoro è l'unico percettore di reddito.
- Nella determinazione del reddito rilevante possono concorrere i redditi del coniuge e dei parenti entro il secondo grado anche quando non conviventi.
- Il parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro sulla capacità reddituale del datore di lavoro è obbligatorio e vincolante; la Prefettura può fondare il diniego sul relativo esito negativo, purché il provvedimento dia conto in modo chiaro della ragione del rigetto.
- La censura di disparità di trattamento richiede un'allegazione specifica e una prova concreta dell'identità o analogia delle situazioni comparate e del diverso trattamento amministrativo.
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