Cassazione Civile, Ordinanza n. 24203/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica corrisposta nel periodo 2010-2011 da una società utilizzatrice finale dell'energia al proprio fornitore, il quale aveva poi versato l'importo all'Erario. La società ha chiesto il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, deducendo l'incompatibilità dell'addizionale con la direttiva 2008/118/CE e l'impossibilità o estrema difficoltà di agire utilmente contro il fornitore, anche per la sua successiva ammissione a concordato. La Corte di giustizia tributaria regionale ha accolto il ricorso della società, ritenendo esperibile l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'Agenzia, soggetta a prescrizione decennale e non alla decadenza biennale dell'art. 14 TUA, e ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva relativamente alla quota di imposta destinata agli enti locali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 14, comma 2, TUA, per avere riconosciuto una legittimazione straordinaria del consumatore senza dimostrarne i presupposti; 2) violazione degli artt. 14 TUA e 2033 c.c. per l'applicazione della prescrizione decennale anziché della decadenza biennale; 3) violazione dell'art. 6, comma 4, d.l. 511/1988 e dell'art. 2697 c.c. per l'erronea ripartizione dell'onere della prova sulla quantificazione delle somme, in particolare su quelle eventualmente versate alle Province per forniture sotto 200 kW.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, in tema di addizionale provinciale sull'energia elettrica incompatibile con il diritto unionale, il consumatore finale può agire direttamente contro l'Erario in forza del principio di effettività mediante azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ha inoltre precisato che tale azione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non alla decadenza biennale prevista per il soggetto passivo del rapporto d'imposta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché diretto solo a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato l'Agenzia ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995
prevede un termine di decadenza biennale per il rimborso spettante al soggetto passivo dell'imposta; non si estende automaticamente all'azione del consumatore finale contro l'Erario.
art. 2033 c.c.
costituisce il fondamento dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo esercitabile dal consumatore finale nei confronti dell'ente impositore, con prescrizione ordinaria decennale.
art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988
disciplina l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica oggetto della ripetizione.
art. 6, comma 4, d.l. n. 511/1988
richiamato dalla ricorrente ai fini della quantificazione e della ripartizione degli importi eventualmente versati agli enti locali.
art. 2697 c.c.
invocato per l'onere probatorio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la valutazione delle prove.
art. 2900 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere una pretesa surrogazione del consumatore nell'azione del fornitore, tesi non condivisa dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 633 c.p.c.
citato dalla ricorrente in relazione alla quantificazione e all'esigibilità del credito, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.
Direttiva 2008/118/CE
la tardiva e scorretta trasposizione interna ha reso incompatibile l'addizionale e ha fondato il diritto del consumatore alla tutela effettiva.
Massime di principio
- In materia di tributi indebitamente riscossi e incompatibili con il diritto dell'Unione, il consumatore finale che abbia sopportato l'onere economico in rivalsa può, in presenza del principio di effettività, agire direttamente contro lo Stato per ottenere la restituzione della somma indebitamente corrisposta.
- Quando l'azione del consumatore contro il fornitore è giuridicamente preclusa dalla struttura del diritto interno incompatibile con il diritto dell'Unione, non è necessario dimostrare in concreto la difficoltà o insolvenza del fornitore per accedere alla tutela diretta verso l'Erario.
- L'azione proposta dal consumatore finale contro l'ente impositore conserva la natura di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e non si trasforma né in azione surrogatoria né in azione di rimborso propria del soggetto passivo d'imposta.
- Il termine di decadenza previsto per il rimborso del tributo dal soggetto passivo del rapporto d'imposta non si estende al consumatore finale che agisce in ripetizione dell'indebito; per quest'ultimo opera la prescrizione ordinaria decennale.
- In sede di legittimità, è inammissibile la censura che, sotto l'apparente veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
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