Sentenza n. 1054/2026 - Bologna, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa per inosservanza dell’obbligo vaccinale, nonché circolari ministeriali e dello Stato Maggiore della Difesa che prevedevano la decurtazione dell’anzianità di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione dal servizio, con perdita della retribuzione e di altri emolumenti, disposta per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, chiedendo anche la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 2 del d.l. n. 172/2021, la disapplicazione della disciplina emergenziale e il risarcimento del danno in forma specifica. Ha dedotto eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, errore o carenza dei presupposti di fatto, travisamento, difetto di istruttoria ed errore nel metodo di accertamento; violazione del Codice dell’ordinamento militare e degli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost.; nonché sviamento. Nel corso del giudizio ha rinunciato alla domanda relativa alla corresponsione degli stipendi durante il periodo di sospensione, limitando la pretesa al riconoscimento dell’anzianità di servizio e di grado, anche ai fini della progressione di carriera, alla maturazione delle ferie e agli effetti pensionistici.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla domanda di corresponsione degli stipendi relativi al periodo di sospensione, in ragione della rinuncia del ricorrente. Nel merito, il TAR ha ritenuto fondata la censura contro la decurtazione dell’anzianità di servizio. L’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, come richiamato dalla disciplina emergenziale, configura una disciplina speciale che collega all’inosservanza dell’obbligo vaccinale la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e la perdita della retribuzione e degli altri compensi, senza ulteriori conseguenze sanzionatorie. La decurtazione dell’anzianità non può essere introdotta da circolari o provvedimenti amministrativi, né ricavata dalle specifiche ipotesi di detrazione previste dall’art. 858 del Codice dell’ordinamento militare. Il TAR ha inoltre stabilito che durante la sospensione continuano a maturare le ferie, senza diritto alla relativa retribuzione o agli accessori economici, e che deve essere riconosciuta l’anzianità sul piano giuridico, rilevante, tra l’altro, per progressioni, concorsi e incarichi; il periodo non produce invece effetti economici o contributivi e non è computabile ai fini della pensione di anzianità. Sono state respinte le restanti censure. La determinazione di sospensione e le circolari impugnate sono state annullate limitatamente alla parte concernente la decurtazione dell’anzianità e la mancata maturazione delle ferie. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 2 d.l. 172/2021, convertito in l. 3/2022
Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione "né altro compenso o emolumento, comunque denominati".
La disposizione consente la sospensione e la perdita della retribuzione e degli altri emolumenti, ma non autorizza ulteriori conseguenze, quali la decurtazione dell’anzianità o la mancata maturazione delle ferie.
art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La norma configura una disciplina speciale e tassativa degli effetti dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale: sospensione dal lavoro e privazione della retribuzione e degli altri compensi, senza ulteriori conseguenze sanzionatorie.
art. 858, comma 1, d.lgs. 66/2010
Le detrazioni di anzianità sono ammesse solo per le cause specificamente previste dalla disposizione; la sospensione emergenziale per inosservanza dell’obbligo vaccinale non costituisce una causa ulteriore introducibile mediante circolare o provvedimento amministrativo.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente quale base della domanda di risarcimento in forma specifica, che non è stata accolta nella parte oggetto della rinuncia o comunque non ha dato luogo a una pronuncia favorevole autonoma.
Massime di principio
- La disciplina speciale che prevede, per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e la perdita della retribuzione e degli altri compensi deve essere interpretata restrittivamente: non consente ulteriori effetti sfavorevoli non espressamente previsti dalla legge, come la decurtazione dell’anzianità di servizio o di grado.
- L’amministrazione non può introdurre mediante circolari o provvedimenti amministrativi una causa di decurtazione dell’anzianità non prevista dalla disciplina primaria e non riconducibile alle ipotesi tassative stabilite dal Codice dell’ordinamento militare.
- Durante il periodo di sospensione emergenziale non retribuita continuano a maturare le ferie, ma senza diritto alla relativa retribuzione o agli accessori economici.
- L’anzianità maturata durante la sospensione deve essere riconosciuta sul piano giuridico, ai fini delle progressioni, dei concorsi e del conferimento di incarichi; il periodo non produce invece effetti economici o contributivi e non è computabile ai fini della pensione di anzianità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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