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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24580/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano in cassazione la decisione di merito nella parte relativa alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari, sostenendo che tale censura non fosse "nuova" ma dovesse essere considerata come motivo aggiunto rispetto ai motivi principali di appello già proposti; deducevano quindi erronea applicazione della legge processuale penale e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei motivi di gravame e alla conseguente deducibilità in cassazione della richiesta di restituzione dei beni.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per aver dedotto in cassazione una questione (la revoca della confisca) che non era stata oggetto dei motivi di appello principali, essendo stata introdotta solo come motivo "nuovo". Ha rilevato che la Corte d'appello, sul rinvio, aveva comunque colmato il precedente gap motivazionale spiegando la pertinenzialità dei beni ai reati. Per questo motivo non è stata accolta la censura e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 291-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    Norma incriminatrice richiamata come titolo di reato per cui sono stati condannati gli imputati (reato per cui è stata accertata la detenzione di TLE).

  • art. 497 cod. pen.

    Norma penale contestata nei confronti di DE MASI Salvatore; richiamata come capo di imputazione accessorio.

  • art. 301, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    Prevede l'obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che costituiscono oggetto, prodotto o profitto del reato; la Corte d'appello ha ritenuto applicabile la misura ai telefoni e al denaro sequestrati.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca questioni che non hanno costituito oggetto dei motivi di appello; la norma è stata utilizzata per dichiarare inammissibili i ricorsi che sollevavano la questione della confisca soltanto nei "motivi nuovi".

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'aspettativa che il giudice rimettente indichi il principio di diritto da valutare in cassazione; la Corte ha osservato che il giudice del rinvio non aveva formulato un principio di diritto specifico relativo alla confisca, limitandosi a rilevare l'assenza di motivazione, e che la Corte di merito ha poi colmato tale lacuna.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata con riferimento al rigetto di ragioni di esonero dall'obbligo di pagamento delle somme per la Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere motivi per l'esonero.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile sollevare questioni che non siano state effettivamente dedotte nei motivi principali di appello: i "motivi nuovi" possono solo sviluppare o dettagliare i motivi originari, non introdurre nuovi punti di doglianza che amplino il petitum.
  • Se la Corte di legittimità annulla per carenza motivazionale su un punto e dispone il rinvio, il giudice del rinvio deve colmare la lacuna motivazionale; se lo fa compiutamente, la censura perde efficacia in cassazione.
  • La confisca prevista dalla normativa speciale (art. 301 d.P.R. 43/1973) è obbligatoria quando i beni sono risultati servire o essere destinati alla commissione del reato o ne costituiscono prodotto/profitto; va adeguatamente motivata la pertinenzialità dei beni.
  • La qualificazione processuale dei motivi (nuovi vs. aggiunti) è rilevante ai fini della deducibilità in cassazione: invertire questa qualificazione senza fondamento processuale rende il ricorso inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può prevedere sanzioni pecuniarie (es. somme alla Cassa delle ammende) salvo ragioni straordinarie di esonero.

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