Cassazione Civile, Ordinanza n. 39041/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla società ricorrente e dell'adesione di tutti i controricorrenti. Ricorrendo i presupposti dell'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del processo. Non ha provveduto sulle spese, proprio perché la rinuncia era stata accettata da tutte le controparti costituite.
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasceva da un'azione proposta dai proprietari di una casa di abitazione contro la società proprietaria dell'albergo confinante o attiguo, per ottenere la demolizione delle opere di ampliamento asseritamente realizzate in violazione delle distanze legali e il risarcimento del danno. La società convenuta si era difesa nel merito e aveva chiamato in causa il Comune che aveva rilasciato il titolo edilizio, il progettista/direttore dei lavori e le società assicuratrici per ottenere manleva e tenuta indenne. Il Tribunale aveva accertato la violazione dell'indice di visuale libera e ordinato la riduzione in pristino, rigettando le domande di garanzia. La Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ricorrente aveva proposto quattro motivi, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere raggiunto un accordo con tutte le parti e di non avere più interesse a coltivare l'impugnazione.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale iniziale del ricorso.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza pubblica.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, aderita da tutti i controricorrenti, comporta l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso proposta dalla parte ricorrente e accettata da tutti i controricorrenti determina l'estinzione del processo.
- Quando la rinuncia è condivisa da tutte le controparti costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso e delle questioni di merito o di diritto sollevate con l'impugnazione.
Come è indicizzato
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