Regolamento (UE) 2023/2534
Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE di etichettatura energetica per le asciugabiancheria domestiche, sostituendo il regime del 2012 e introducendo una nuova etichetta in scala A-G, con informazioni su consumo energetico, rumorosità, capacità e, per i modelli a condensazione, efficienza di condensazione. Rafforza inoltre gli obblighi informativi per fornitori e distributori, anche nelle vendite online, e disciplina in dettaglio documentazione tecnica, metodi di misurazione e procedure di verifica per la vigilanza del mercato. Sono previste misure transitorie fino al 30 giugno 2025 e un riesame della Commissione entro il 1° gennaio 2030, con attenzione anche a un possibile indice di riparabilità.
Regolamento delegato che disciplina l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico, inclusi modelli elettrici, a gas, da incasso e multicestello, sostituendo il previgente regime del regolamento delegato (UE) n. 392/2012.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori e ai distributori di asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica o a gas, nonché alle asciugabiancheria da incasso, multicestello e, limitatamente ai modelli collegabili alla rete elettrica, anche a quelle alimentabili a batteria. Copre i requisiti di etichettatura energetica, la scheda informativa del prodotto, la documentazione tecnica, le vendite a distanza, i messaggi pubblicitari e il materiale tecnico-promozionale, oltre alla vigilanza del mercato. Sono escluse le lavasciuga biancheria per uso domestico, le centrifughe per uso domestico, le asciugabiancheria soggette alla direttiva 2006/42/CE e le asciugabiancheria a batteria collegabili alla rete tramite convertitore AC/CC venduto separatamente. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica dal 1° luglio 2025, con alcune disposizioni transitorie anticipate.
Etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico
Il regolamento delegato (UE) 2023/2534 integra il regolamento (UE) 2017/1369 con una disciplina specifica per l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico. La Commissione motiva l’intervento con il riesame del precedente regolamento delegato (UE) n. 392/2012, l’evoluzione tecnologica, l’esigenza di una migliore differenziazione sul mercato e l’obiettivo di sostenere efficienza energetica, risparmio di risorse ed economia circolare.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle asciugabiancheria domestiche alimentate dalla rete elettrica e a gas, comprese le versioni da incasso, multicestello e alcune versioni elettriche anche alimentabili a batteria. Restano escluse le lavasciuga domestiche, le centrifughe domestiche, gli apparecchi che rientrano nella direttiva 2006/42/CE e le asciugabiancheria a batteria collegabili alla rete tramite convertitore AC/CC venduto separatamente.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 definisce i concetti chiave: asciugabiancheria per uso domestico, da incasso, multicestello, lavasciuga, centrifuga, programma, punto vendita. L’allegato I dettaglia ulteriori definizioni tecniche, tra cui asciugabiancheria a condensazione, a espulsione, a gas, classe di efficienza energetica, efficienza di condensazione, modo spento, modo stand-by, avvio ritardato, programma eco e coefficiente di conversione dell’energia elettrica, fissato a 1,9.
Obblighi dei fornitori
I fornitori devono apporre l’etichetta energetica conforme agli allegati III o X, rendere disponibili nella banca dati dei prodotti i dati della scheda informativa e la documentazione tecnica, fornire etichette e schede elettroniche ai distributori e includere nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale la classe energetica e la gamma delle classi. L’articolo 3 precisa inoltre che la classe energetica, la classe di rumore e, se applicabile, la classe di condensazione si determinano secondo l’allegato IV.
Obblighi dei distributori e vendite a distanza
I distributori devono esporre l’etichetta nei punti vendita e durante le fiere in modo chiaramente visibile, nonché fornire etichetta e scheda informativa nelle vendite a distanza secondo gli allegati VII e VIII. Per pubblicità, promozioni e vendite online vale l’obbligo di indicare la classe energetica e la gamma delle classi; per la vendita via Internet il regolamento disciplina posizione dell’etichetta, eventuale visualizzazione annidata, accesso alla scheda informativa e testo alternativo.
Classificazione energetica e informazioni tecniche
L’allegato II fissa le soglie delle classi energetiche da A a G in funzione dell’IEE, quelle del rumore da A a D in funzione del valore LWA e quelle della condensazione da A a D in funzione dell’efficienza ponderata Ct. L’allegato III definisce il contenuto grafico e informativo dell’etichetta, mentre l’allegato V stabilisce i contenuti della scheda informativa del prodotto, comprensivi di consumi, dimensioni, rumore, stand-by, eventuali dati sul refrigerante e link a ricambi, riparazioni, prezzi e garanzia. L’allegato VI disciplina la documentazione tecnica e i valori dichiarati da utilizzare ai fini della verifica.
Metodi di misurazione, calcolo e verifica
L’articolo 5 e l’allegato IV richiedono metodi affidabili, accurati e riproducibili, preferibilmente basati su norme armonizzate. Il regolamento dettaglia il programma eco, il calcolo del consumo ponderato di energia, della durata ponderata, del contenuto di umidità finale e dell’efficienza di condensazione, nonché la misurazione dei modi a basso consumo e del rumore. L’allegato IX disciplina la vigilanza del mercato: i valori dichiarati non possono essere più favorevoli di quelli misurati, sono previste tolleranze specifiche e, in caso di esito negativo, controlli su tre unità supplementari.
Multicestello
Per le asciugabiancheria multicestello, l’allegato X stabilisce che le regole si applicano a ciascun cestello, salvo il caso in cui i cestelli funzionino solo simultaneamente nel programma eco e siano alloggiati nello stesso involucro: in tal caso i valori si sommano o si riferiscono all’intera macchina. La documentazione tecnica, la scheda informativa, l’etichetta e la procedura di verifica devono riflettere questa logica unitaria o per cestello, a seconda della configurazione.
Disposizioni finali e transitorie
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica dal 1° luglio 2025. Tuttavia, l’articolo 9 sulla transizione si applica già dal 1° gennaio 2024 e l’obbligo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), si applica dal 1° marzo 2025. Il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 è abrogato, con cessazione del relativo regime dal 30 giugno 2025. La Commissione dovrà riesaminare il testo entro il 1° gennaio 2030 e presentare entro il 1° gennaio 2025 un indice di riparabilità per le asciugabiancheria domestiche.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
L’articolo 1 stabilisce i requisiti di etichettatura e di informazione supplementare per asciugabiancheria domestiche alimentate dalla rete elettrica e a gas, includendo i modelli da incasso, multicestello e alcuni modelli elettrici alimentabili anche a batteria. Sono escluse le lavasciuga, le centrifughe, gli apparecchi rientranti nella direttiva 2006/42/CE e le asciugabiancheria a batteria collegabili alla rete tramite convertitore venduto separatamente.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 e l’allegato I definiscono, tra l’altro, alimentazione da rete, asciugabiancheria domestica, da incasso, multicestello, a condensazione, a espulsione, a gas, programma eco, capacità nominale, classe di efficienza energetica, classe di emissione di rumore, efficienza di condensazione, modo spento, stand-by e coefficiente di conversione CC pari a 1,9.
Obblighi dei fornitori
L’articolo 3 impone ai fornitori di apporre l’etichetta conforme all’allegato III o X, caricare nella banca dati dei prodotti i valori della scheda informativa e la documentazione tecnica, rendere disponibili etichette e schede elettroniche ai distributori, e inserire classe energetica e gamma delle classi in pubblicità visive e materiale tecnico-promozionale. La classe di efficienza energetica, la classe di rumore e, se del caso, la classe di condensazione sono determinate secondo l’allegato IV.
Obblighi dei distributori e vendite a distanza
L’articolo 4 richiede l’esposizione visibile dell’etichetta nei punti vendita e fiere, la fornitura di etichetta e scheda informativa nelle vendite a distanza, e l’indicazione della classe energetica e della gamma delle classi in pubblicità e materiale tecnico-promozionale, anche online. Gli allegati VII e VIII disciplinano in dettaglio le modalità informative per vendite a distanza tradizionali, televendite e vendite via Internet, incluse le schermate annidate e il testo alternativo.
Metodi di misurazione e calcolo
L’articolo 5 rinvia a metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili conformi all’allegato IV, che disciplina il programma eco, il calcolo dell’IEE, del consumo ponderato, dell’efficienza di condensazione, dei modi a basso consumo e delle emissioni sonore. I calcoli si basano su cicli a pieno carico e a carico parziale e, per i modelli a gas, tengono conto del coefficiente di conversione 1,9.
Procedura di verifica per la vigilanza del mercato
L’articolo 6 impone agli Stati membri di applicare la procedura di verifica di cui all’allegato IX. La procedura prevede controlli su un’unità e, se necessario, su tre unità supplementari, con tolleranze specifiche: ad esempio, scostamento massimo del 6 % per numerosi parametri energetici e del 2 dB re 1 pW per il rumore, nonché criteri di validità per il contenuto di umidità finale.
Riesame e indice di riparabilità
L’articolo 7 prevede il riesame del regolamento alla luce del progresso tecnologico entro il 1° gennaio 2030, con valutazione del potenziale di miglioramento energetico e ambientale, dell’efficacia delle misure e del contributo all’economia circolare. Entro il 1° gennaio 2025 la Commissione deve presentare al forum consultivo un indice di riparabilità per le asciugabiancheria domestiche e, se del caso, un progetto di proposta normativa.
Abrogazione e transizione
L’articolo 8 abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012. L’articolo 9 consente, fino al 30 giugno 2025, che la scheda prodotto prevista dal vecchio regime sia resa disponibile nella banca dati dei prodotti anziché in forma cartacea, salva richiesta del distributore. L’articolo 10 fissa l’entrata in vigore al 1° gennaio 2024, l’applicazione generale dal 1° luglio 2025 e l’applicazione anticipata dell’articolo 9 dal 1° gennaio 2024 e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), dal 1° marzo 2025.
Contenuto dell’etichetta energetica
L’allegato III stabilisce il formato e le informazioni obbligatorie dell’etichetta per asciugabiancheria a condensazione e non a condensazione: codice QR, marchio, identificativo del modello, scala A-G, classe energetica, consumo per 100 cicli, classe di condensazione se applicabile, classe di rumore, capacità nominale, durata del programma eco e numero del regolamento. Sono previste specifiche grafiche minuziose su dimensioni, colori e tipografia.
Classi di efficienza energetica, rumore e condensazione
L’allegato II definisce le soglie delle classi energetiche da A a G in base all’IEE, le classi di rumore da A a D in base al valore LWA e le classi di efficienza di condensazione da A a D in base a Ct.
Scheda informativa e documentazione tecnica
L’allegato V elenca i dati da includere nella scheda informativa del prodotto, tra cui dati del fornitore, caratteristiche tecniche, consumi, rumore, stand-by, gas refrigerante per modelli a pompa di calore e link a informazioni su ricambi, riparazioni, prezzi e garanzia. L’allegato VI stabilisce il contenuto della documentazione tecnica per modelli elettrici e a gas, con dati dichiarati considerati ai fini della verifica.
Informazioni per pubblicità e vendite a distanza
Gli allegati VII e VIII disciplinano la presentazione della classe energetica e della gamma delle classi nei messaggi pubblicitari, nel materiale promozionale e nelle vendite a distanza, imponendo specifiche grafiche per frecce, colori, visibilità e accessibilità, anche tramite schermate annidate e testo alternativo.
Multicestello
L’allegato X chiarisce che le regole di etichettatura e di scheda informativa si applicano a ciascun cestello, salvo che i cestelli nel medesimo involucro funzionino solo simultaneamente nel programma eco, nel qual caso i valori si calcolano per l’intera macchina. La procedura di verifica si applica all’intera asciugabiancheria multicestello.
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