Cassazione Penale, Sentenza n. 4519/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato (maresciallo dei Carabinieri forestali) impugnava la conferma di condanna per concorso esterno in associazione di tipo mafioso (art.110, 416-bis) e reati connessi (omissione di atti d'ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio, artt.326, 328, 378 ecc.), deducendo, tra i vari motivi, carenze di motivazione e mancati riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Oliviero; vizio nella valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore; omissione di valutazione di documentazione prodotta dalla difesa (riscontri ROS, tabulati, relazioni di servizio); errata valutazione del riconoscimento fotografico; insufficiente prova dell'elemento psicologico e della rilevanza causale richiesta per il concorso esterno; vizi relativi alla decisione sulla rinnovazione dell'istruttoria; censura sulla confisca delle somme rinvenute presso la zia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili alcune censure formali ma ha accolto parzialmente il ricorso. Ha rilevato insufficienze e omissioni di motivazione della Corte territoriale su punti decisivi: mancata valutazione della memoria difensiva con allegati (riscontri ROS), valutazione non adeguata della decisione di non rinnovare l'istruttoria in appello, carenze nella motivazione circa la rilevanza causale e l'elemento psicologico richiesti per il concorso esterno in associazione mafiosa e omissioni valutative su fatti specifici (es. vicende Macchia di Pietro, Li Russi, Ramunno, Iapichino). Per tali profili la sentenza impugnata è stata annullata in parte e rinviata alla Corte d'appello per nuovo esame; su altri profili la Corte ha confermato la correttezza della valutazione di merito (anche in ordine alla generalità dei riscontri al collaboratore), e ha dichiarato inammissibili talune doglianze difensive. In sintesi: ricorso parzialmente fondato, annullamento con rinvio per le specifiche lacune istruttorie e motivazionali identificate.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Regola la concorsualità di reati; utilizzata per ricondurre più condotte alle imputazioni aggregate.
art. 416-bis cod. pen.
Delimita il reato di associazione di tipo mafioso; applicata per la ricostruzione del sodalizio che ha condizionato il settore boschivo (la cosiddetta "mafia dei boschi").
art. 416-bis, comma 6 cod. pen.
Circostanza aggravante del metodo mafioso; la Corte di merito ha escluso la ricorrenza di questa circostanza in concreto.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravamento per reati commessi con agevolazione dell'associazione mafiosa; richiamato per qualificare l'aggravazione su reati amministrativi e di pubblico ufficiale.
art. 192 cod. proc. pen.
Regola la valutazione della chiamata in correità del collaboratore di giustizia (attendibilità soggettiva, intrinseca ed estrinseca). La Cassazione ricorda che la verifica non è rigidamente sequenziale e che la mancanza di riscontri non determina automaticamente inutilizzabilità, ma impone prudenza e motivazione penetrante nei casi di tardività.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata per la sintesi dei motivi di ricorso (atto di impugnazione).
art. 133 cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; il ricorrente censurava il diniego irragionevole di tali circostanze; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva in questa fase.
art. 199 cod. proc. pen.
Regole sulla comunicazione delle misure di sequestro/confisca ai terzi titolari; richiamata nella valutazione delle giustificazioni fornite dalla zia per i contanti sequestrati.
art. 240 e 240-bis cod. pen.
Norme sulla confisca per sproporzione e confisca obbligatoria; utilizzate nella valutazione della legittimità della confisca delle somme rinvenute.
art. 16-quater (legge collaborazione) e art. 14 legge 45/2001
Richiamate in relazione al termine di 180 giorni per la redazione del verbale informativo del collaboratore e alla valutazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese oltre tale termine (la Corte distingue uso in dibattimento da dichiarazioni fuori contraddittorio).
art. 521 cod. proc. pen.
Norma sulla modifica della imputazione; la Corte ricorda che la contestazione riguardava la data di accertamento/permanenza del fatto e non l'esordio, pertanto la censura difensiva era infondata.
art. 603 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria; la Cassazione richiede che il provvedimento che ne nega l'ammissione motivi adeguatamente la decisione di decidere allo stato degli atti.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanza attenuante della collaborazione; il ricorrente invocava la sua applicazione/valutazione nella determinazione della pena, censura ritenuta assorbita da altre valutazioni penali.
Massime di principio
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia: devono essere valutate complessivamente (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontrabilità oggettiva). La mancanza di perfetta sovrapposizione tra le chiamate non invalida la chiamata se esiste un nucleo comune e riscontri esterni anche non autosufficienti.
- Ritardo o tardività nelle dichiarazioni del collaboratore richiede una motivazione più penetrante da parte del giudice sul perché le dichiarazioni tardive risultino attendibili; la tardività non comporta automaticamente inutilizzabilità, specie se le dichiarazioni sono confermate nel tempo.
- Valutazione delle prove indiziarie: il giudice deve adottare un apprezzamento unitario, non atomistico; singoli elementi ambigui possono, nella loro combinazione, raggiungere il grado di certezza richiesto se le alternative non hanno concreti riscontri.
- Concorso esterno in associazione mafiosa: è necessaria la prova ex post di un contributo concreto, specifico e causalmente rilevante alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, non basta una mera contiguità o un interesse economico (dolo eventuale non è sufficiente).
- Rinnovazione dell'istruttoria in appello: rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; il diniego dev'essere motivato in termini di decidibilità allo stato degli atti, e non con formule assertive prive di specificazione.
- Confisca e sproporzione patrimoniale: il nesso temporale tra fatti delittuosi e somme rinvenute non esclude automaticamente la correlazione; occorre valutare la dinamica dei flussi e l'esistenza di spiegazioni credibili dei titolari del denaro.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione integrale del merito: il ricorso deve dimostrare vizi di diritto o gravi lacune motivazionali che incidano sulla decisione, non semplici alternative letture dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4408/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4410/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4412/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4414/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4416/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4417/2025 del 04/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →