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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41546/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso 11 cartelle esattoriali notificate dall'agente della riscossione. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha ritenuto provata la regolare notifica di tutte le cartelle, ha dichiarato prescritti i crediti portati da 5 cartelle per decorso del termine quinquennale dalla notifica, ha ritenuto dovuti gli altri crediti e ha disposto la compensazione integrale delle spese dei vari gradi di giudizio, rigettando anche la domanda di condanna per lite temeraria. Il ricorrente ha censurato in cassazione, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la statuizione di compensazione delle spese non fosse adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la compensazione delle spese era adeguatamente motivata, perché fondata sul parziale accoglimento dell'opposizione e, soprattutto, sul fatto che l'orientamento favorevole all'applicazione della prescrizione quinquennale si era consolidato solo durante il giudizio, per effetto dell'intervento delle Sezioni Unite. Per questo il ricorso è stato rigettato. Non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità, poiché la parte intimata non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La doglianza del ricorrente è stata proposta come violazione della regola sulla soccombenza nella liquidazione delle spese, ma la Corte ha ritenuto legittima la compensazione disposta dal giudice di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte ha considerato sufficiente la motivazione della compensazione delle spese, valorizzando il parziale accoglimento della domanda e il mutamento/assestamento dell'orientamento giurisprudenziale nel corso del processo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale non partecipato e la proposta del relatore comunicata alle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite è sorretta da motivazione sufficiente quando il giudice di merito valorizza il parziale accoglimento della domanda e la presenza di un quadro giurisprudenziale non ancora stabilizzato o consolidatosi solo nel corso del processo.
  • In sede di legittimità, la censura contro la compensazione delle spese non è fondata se la motivazione del giudice di merito evidenzia ragioni oggettive riconducibili all'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa.
  • Il rigetto del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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